Cassazione Penale, Sentenza n. 31255/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, ribaltando l'assoluzione del Tribunale, lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 10-ter del dlgs n. 74/2000 (omesso versamento dell'IVA). Lamentava un unico motivo: la Corte d'appello avrebbe riformato la decisione di primo grado senza provvedere, pur potendolo fare, alla rinnovazione dell'esame testimoniale del consulente di parte (Podetta Gianfranco), in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., e senza fornire la "motivazione rafforzata" richiesta quando si riforma un'assoluzione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i profili di doglianza: la sentenza d'appello ha fornito adeguata motivazione rafforzata spiegando perché gli elementi addotti dal Tribunale (crisi di liquidità dovuta all'interruzione del rapporto contrattuale e crisi da COVID-19) non escludevano la coscienza e volontà di evadere l'IVA; la rinnovazione istruttoria prevista dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non era necessaria perché la controversia non verteva sulla valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa assunta in primo grado ma sulla rilevanza penale degli eventi già accertati. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
Norma che punisce l'omesso versamento dell'imposta (in particolare IVA). La Corte d'appello ha ritenuto configurabile il reato per la mancata effettuazione dei versamenti pur avendo il contribuente incassato l'IVA e non averla accantonata, con elementi che indicano volontà dolosa (pregressa prassi di non versamento e interruzione del piano di rateizzazione).
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede che, se il procuratore appellante contesta la valutazione della prova dichiarativa resa in primo grado e la prova è stata assunta nel contraddittorio, il giudice d'appello debba disporne la rinnovazione. La Corte ha precisato che la norma trova applicazione solo quando il giudice d'appello effettivamente sindaca la valutazione della prova dichiarativa; se invece il riesame riguarda la rilevanza penale degli stessi fatti pacificamente accertati, la rinnovazione non è necessaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche per ricorsi dichiarati inammissibili o infondati. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda conformemente a questa norma.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione deve fornire una "motivazione rafforzata" che spieghi perché la stessa prova valutata dal giudice di primo grado assume diverso valore dimostrativo in appello
- L'obbligo di rinnovare l'assunzione di prove (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.) sorge solo se l'appello riguarda la valutazione della prova dichiarativa resa in primo grado; non è dovuto quando il riesame è limitato alla rilevanza penale degli elementi di fatto già pacificamente accertati
- La semplice crisi aziendale o l'interruzione di un rapporto commerciale non giustificano automaticamente la esclusione del dolo fiscale: tali eventi rientrano nell'ordinario rischio d'impresa e sono rilevanti ai fini penali solo se sussistono fattori stringenti e documentati che dimostrino l'impossibilità reale e inevitabile del versamento
- La distanza temporale tra l'omissione del versamento e l'evento esterno (es. pandemia) riduce la rilevanza causale dell'evento rispetto all'omesso versamento; per invocare l'attenuante della crisi è necessario dimostrare il nesso causale e la contiguità temporale
- Il comportamento pregresso dell'imprenditore (es. uso sistematico di non versare IVA e richiesta successiva di rateizzazione seguita da inadempienza) è elemento probatorio che può far ritenere la scelta volontaria di non adempiere e quindi la sussistenza del dolo
- Difesa pratica: in casi simili è opportuno documentare dettagliatamente la situazione di liquidità con dati contabili, provare tempestivi tentativi di copertura (garanzie, credito, richieste di dilazione) e, se si intende contestare in appello la valutazione di testimonianze, chiedere formalmente e motivatamente la rinnovazione istruttoria in base all'art. 603 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31277/2025 del 18/09/2025
- Sentenza penale · 18 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31280/2025 del 18/09/2025
- Sentenza penale · 18 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31290/2025 del 18/09/2025
- Sentenza penale · 18 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31252/2025 del 18/09/2025
- Sentenza penale · 18 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31253/2025 del 18/09/2025
- Sentenza penale · 18 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31261/2025 del 18/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →