Cassazione Civile, Ordinanza n. 04856/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione di iscrizione ipotecaria riferita a più cartelle di pagamento e a ruoli concernenti diversi periodi d'imposta, deducendo l'illegittimità della misura per omessa/notificata irregolarmente dell'atto presupposto. I giudici di merito, in un primo momento, avevano rilevato il difetto di giurisdizione per alcune partite di natura non tributaria e avevano ritenuto regolarmente notificata una cartella sulla base dell'avviso di ricevimento recante una firma poi risultata apocrifa a seguito di querela di falso, con successiva riforma in favore del contribuente da parte della CTR. La società agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del processo tributario per avere la CTR omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto contestare anche la pretesa impositiva o la decadenza e che il ruolo, non la notifica della cartella, sarebbe il momento fondamentale della riscossione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c. e di varie norme sulle notificazioni e sulla riscossione, oltre che dell'art. 100 c.p.c., lamentando che la CTR avesse riconosciuto l'ammissibilità del ricorso senza considerare l'asserita mancanza di interesse ad agire del contribuente, che non aveva contestato nel merito la pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, in materia di riscossione, il contribuente può impugnare l'atto consequenziale, come la cartella o l'ipoteca, deducendo esclusivamente il vizio di mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto, senza onere di contestare anche il merito della pretesa fiscale o altri vizi dell'atto prodromico. Nel caso concreto, essendo stata impugnata l'iscrizione ipotecaria solo per l'omessa notifica della cartella presupposta, i giudici di merito dovevano limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella e, ove riscontrata, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per assenza di attività difensiva delle controparti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze sono state qualificate come censura di violazione di legge e, in concreto, il secondo motivo è stato letto come contestazione della disciplina delle notificazioni, nonostante l'evocazione cumulativa di vizi diversi.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale tributaria asseritamente violata; la Corte non ne ha accolto l'assunto, ritenendo invece ammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale per vizio della notifica dell'atto presupposto.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo; la Corte ha escluso che tali norme imponessero al contribuente di contestare il merito della pretesa quando impugna solo il vizio di notifica.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato errori decisivi nella valutazione compiuta dai giudici di merito sulla notifica.
Richiamato insieme ad altre norme sulle notificazioni, senza che la Corte ne traesse un diverso esito, poiché ha ritenuto decisivo il principio sulla impugnabilità dell'atto consequenziale per vizio di notifica dell'atto presupposto.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle regole di notificazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo fondato sulla pretesa regolarità della notifica.
Invocato in tema di nullità e raggiungimento dello scopo, ma non idoneo a sovvertire il rilievo della nullità della notifica dell'atto presupposto.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla nullità della notificazione; la Corte ha confermato che il vizio della notifica dell'atto presupposto si riflette sull'atto consequenziale.
Invocato per sostenere la carenza di interesse ad agire del contribuente; la Corte ha escluso che sussistesse un onere di impugnazione del merito della pretesa per poter far valere il vizio di notifica.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È stata valorizzata come base normativa che consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale per dedurre il vizio di notifica dell'atto presupposto, oppure cumulativamente anche il presupposto stesso.
art. 65 del d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo nel contesto della disciplina della riscossione e delle notificazioni, ma non decisivo per l'esito.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla cartella e la riscossione; la Corte ha confermato che il tema decisivo era la validità della notifica dell'atto presupposto.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere la correttezza del procedimento notificatorio, ma non idoneo a scalfire la ratio della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di riscossione, l'omessa o irrituale notificazione dell'atto presupposto integra un vizio procedurale che si riflette sull'atto consequenziale notificato, determinandone la nullità.
- Il contribuente può scegliere di impugnare soltanto l'atto consequenziale per dedurre il vizio di notifica dell'atto presupposto, senza dover contestare anche il merito della pretesa tributaria o ulteriori profili di invalidità dell'atto prodromico.
- Quando l'impugnazione riguarda esclusivamente l'illegittimità dell'atto consequenziale per mancata notifica del presupposto, il giudice deve limitarsi ad accertare la validità della notifica del presupposto e, in caso di esito negativo, dichiarare l'illegittimità dell'atto conseguente.
- Non sussiste un onere processuale del contribuente di estendere la domanda anche alla contestazione sostanziale del tributo per conservare l'interesse ad agire contro il vizio di notificazione.
- La nullità della notifica dell'atto presupposto può comportare l'illegittimità dell'atto successivo, ferma restando la verifica dell'eventuale maturazione dei termini di decadenza della pretesa.
- rami civi reali???
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