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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di più contratti di lavoro a tempo determinato, con proroghe e rinnovi, stipulati tra un'azienda sanitaria pubblica e una collaboratrice sanitaria professionale-infermiera dal 2005 al 2012. La lavoratrice aveva chiesto il risarcimento del danno per l'illegittimità dell'apposizione del termine; il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che nei contratti e nelle proroghe mancasse la specifica indicazione delle ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive, che non fosse possibile integrare validamente tali ragioni per relationem tramite delibere generali richiamanti relazioni interne, e che dagli atti emergesse comunque una finalità di copertura di carenze strutturali e non di esigenze temporanee. La Corte territoriale aveva quindi riconosciuto il carattere abusivo del ricorso ai contratti a termine e liquidato il danno in nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando i criteri dell'art. 32 della l. n. 183/2010. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: (1) violazione della disciplina sui contratti a termine per avere la Corte d'appello escluso la sufficienza delle delibere richiamate per relationem e configurato un abuso delle proroghe; (2) violazione di norme statali e regionali sostenendo che le assunzioni a termine erano imposte da esigenze di continuità assistenziale e da vincoli di contenimento della spesa e che, in quel contesto, mancava la possibilità di ricorrere a stabilizzazioni ordinarie; (3) violazione delle norme sul risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine, lamentando che la liquidazione in nove mensilità fosse eccessiva e non rispettosa dei criteri legali, anche in considerazione della funzione pubblica del servizio sanitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché gli atti richiamati non erano stati trascritti e, soprattutto, la Corte di merito aveva accertato in fatto che dai documenti non emergevano ragioni temporanee idonee a giustificare i contratti a termine, ma piuttosto una copertura di carenze strutturali. Ha respinto il secondo motivo, osservando che il ricorso a contratti a termine nella pubblica amministrazione resta soggetto ai limiti di legge e che l'argomento della necessità organizzativa o del blocco delle assunzioni non può legittimare, da solo, una successione abusiva di contratti a termine destinati a soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli; richiama anche la giurisprudenza europea sul punto. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo non censurabile la quantificazione in nove mensilità, effettuata sulla base dei criteri dell'art. 8 della l. n. 604/1966 e in considerazione della durata e continuità del rapporto. L'azienda ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, commi 1 e 2, e 4

    La causale del contratto a termine deve emergere in modo specifico e riferirsi a esigenze temporanee; la mera evocazione di atti generali richiamati per relationem non è sufficiente se non consente di verificare la reale sussistenza delle ragioni legittimanti.

  • l.r. Abruzzo n. 5/2008, art. 3

    La normativa regionale richiamata non è stata ritenuta idonea a giustificare, da sola, un ricorso abusivo e generalizzato al contratto a termine in presenza di fabbisogni permanenti.

  • d.l. n. 39/2009, art. 7, comma 4

    Le misure di contenimento della spesa e di gestione del personale non legittimano automaticamente l'uso del contratto a termine in deroga ai limiti legali.

  • l. n. 321/2004, art. 1, comma 180

    Richiamata dalla ricorrente quale vincolo di sistema, ma non tale da escludere l'illegittimità del ricorso al termine accertata in fatto dalla Corte di merito.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    Osta a una successione di contratti a termine fondata su esigenze permanenti e durevoli; impone misure effettive e dissuasive contro l'abuso.

  • direttiva 1999/70/CE

    Va interpretata nel senso di limitare l'uso abusivo di contratti a termine successivi anche nel settore pubblico.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Utilizzato come criterio di liquidazione dell'indennità risarcitoria per l'abusivo ricorso al contratto a termine.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla quantificazione del danno, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la liquidazione operata dalla Corte di merito.

  • art. 8 l. n. 604/1966

    Assunto come parametro per la determinazione dell'indennità risarcitoria, in ragione dei criteri legati a dimensioni dell'impresa, anzianità e comportamento delle parti, applicati in via analogica/criteriale al caso.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro a termine, anche nel settore pubblico, le ragioni giustificative devono essere specifiche, concrete e verificabili; non è sufficiente il richiamo a delibere o atti generali se non consentono di accertare le effettive esigenze temporanee poste a base dell'assunzione.
  • La successione di contratti a termine è illegittima quando, valutata in concreto, risulta funzionale a coprire esigenze permanenti e strutturali del datore di lavoro, poiché ciò integra un uso distorto dello strumento contrattuale e un ricorso abusivo al termine.
  • Le esigenze di contenimento della spesa, di continuità del servizio o di blocco delle assunzioni non giustificano automaticamente il ricorso reiterato al tempo determinato in deroga ai limiti legali, se non si dimostra la reale temporaneità delle esigenze organizzative addotte.
  • In caso di abuso del contratto a termine, la quantificazione dell'indennità risarcitoria può essere effettuata secondo criteri equitativi e parametri normativi richiamati dalla giurisprudenza, tenendo conto della durata complessiva del rapporto, della reiterazione dei contratti e della continuità della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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