L.R. Abruzzo 5/2008
Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il Piano sanitario regionale Abruzzo 2008-2010 e disciplina, per il periodo 2008-2010, la stabilizzazione del personale precario delle ASL mediante piani aziendali, concorsi riservati e limiti finanziari nel rispetto del piano di rientro. L’articolo sul personale è stato poi abrogato; resta l’approvazione del piano e le abrogazioni incompatibili.
Approvazione del Piano sanitario regionale Abruzzo 2008-2010 e misure per la stabilizzazione del personale precario delle ASL
Approvazione del Piano sanitario regionale 2008-2010 e disciplina del personale nelle ASL
La legge della Regione Abruzzo approva il Piano sanitario regionale 2008-2010, contenuto nell’allegato denominato “Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010”, e contiene una disciplina specifica, poi successivamente abrogata, sulla stabilizzazione del personale precario delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Approvazione del Piano sanitario regionale
Viene formalmente approvato il Piano sanitario regionale 2008-2010, che costituisce il documento di programmazione sanitaria regionale per il triennio indicato. Il contenuto operativo del piano è affidato all’allegato alla legge.
Stabilizzazione del personale precario delle ASL
La disciplina originaria era finalizzata a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario nelle Aziende Sanitarie Locali, nel quadro della normativa nazionale di riferimento e del memorandum Governo-sindacati del 6 aprile 2007. Era espressamente escluso dall’applicazione il personale dirigenziale assunto a tempo determinato.
La stabilizzazione riguardava il personale del comparto/livelli dell’area sanitaria e amministrativa impiegato con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, utilizzato per coprire carenze di organico infermieristico, tecnico-sanitario, assistenziale e amministrativo.
Procedura e adempimenti a carico delle Aziende Sanitarie
Entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge, ciascuna ASL interessata doveva:
- individuare i posti della dotazione organica interessati alle procedure di stabilizzazione e occupati da personale precario;
- predisporre un piano dettagliato di stabilizzazione progressiva nel triennio 2008-2010, indicando per ogni anno la relativa esposizione finanziaria;
- bandire concorsi per pubblica selezione sui posti individuati, riservandoli ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Entro lo stesso termine le ASL dovevano elaborare e approvare il piano di stabilizzazione. Nei 120 giorni successivi la Direzione Sanità della Regione Abruzzo doveva esaminare e approvare il piano; in assenza di osservazioni di merito, l’ASL era autorizzata a indire i concorsi previsti.
Le procedure concorsuali già in corso per i profili ricompresi nel piano dovevano essere sospese fino alla conclusione della stabilizzazione, per dare precedenza alla nuova disciplina.
Requisiti di accesso e limiti soggettivi
Potevano essere ammessi alla selezione, per ciascuna categoria professionale, i lavoratori che:
- avessero prestato servizio nella ASL con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 31 dicembre 2007;
- avessero maturato entro il 31 dicembre 2009 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, purché compresi nel quinquennio precedente.
Non potevano partecipare alle selezioni i dipendenti di altre Aziende Sanitarie già inquadrati a tempo indeterminato.
Trattamento del personale nelle more della stabilizzazione
Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, il personale precario doveva rimanere in servizio alle stesse condizioni contrattuali vigenti al 31 dicembre 2007. Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa era prevista la rideterminazione delle ore di impegno sulla base delle remunerazioni previste dai contratti di categoria.
Aspetti finanziari e limiti di spesa
Gli oneri della stabilizzazione gravavano su ciascuna ASL per la quota di rispettiva competenza, nell’ambito delle risorse annualmente iscritte nei bilanci aziendali, fermo restando il rispetto del piano di rientro sanitario regionale.
Il piano doveva essere attuato in ambito regionale e in via mutualistica tra le ASL, nel rispetto del tetto di spesa regionale contenuto nel piano di risanamento approvato dai Ministri competenti e dalla Regione.
Ulteriori risorse erano costituite dalle economie derivanti dalle cessazioni di personale negli anni 2008, 2009 e 2010, utilizzabili nella misura del 60% per il piano di stabilizzazione; il restante 40% era destinato all’ordinario turnover.
Abrogazioni e vicende successive
La legge contiene una clausola generale di abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o contrastanti. Inoltre, l’articolo dedicato alla stabilizzazione del personale è stato successivamente abrogato, per cui la disciplina in materia di personale non ha più efficacia applicativa attuale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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