Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10400/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU relativo all'anno d'imposta 2018, emesso dal Comune di Napoli per omesso pagamento su quattro immobili. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, per alcuni cespiti, che l'imposta fosse stata richiesta su locali non di sua proprietà e, per un immobile di Via Riviera di Chiaia classificato in cat. A/1, che esso fosse stato concesso in comodato gratuito a una ONLUS, con conseguente diritto all'esenzione prevista dal regolamento comunale. Il giudice di primo grado aveva accolto integralmente il ricorso; in appello, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente il gravame del Comune, ritenendo che l'esenzione cessasse soltanto dal secondo semestre 2018, quando era iniziato il comodato all'associazione benefica. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'esenzione IMU, sostenendo che l'agevolazione fosse riconoscibile solo a un ente non commerciale, non a una persona fisica, e richiedesse l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del proprietario per lo svolgimento effettivo di attività agevolata, non essendo sufficiente la concessione in comodato a terzi.

La decisione

La Corte, preso atto della documentata adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022 e dell'integrale pagamento di quanto dovuto, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della medesima legge. Ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. La declaratoria di estinzione ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione alla definizione agevolata e il deposito della relativa documentazione e della prova del pagamento determinano l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando la definizione agevolata della lite è perfezionata, il processo va dichiarato estinto anche se il ricorso per cassazione è già stato fissato in decisione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sorge in caso di estinzione del giudizio, poiché tale conseguenza è prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.