Cassazione Civile, Ordinanza n. 10400/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU relativo all'anno d'imposta 2018, emesso dal Comune di Napoli per omesso pagamento su quattro immobili. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, per alcuni cespiti, che l'imposta fosse stata richiesta su locali non di sua proprietà e, per un immobile di Via Riviera di Chiaia classificato in cat. A/1, che esso fosse stato concesso in comodato gratuito a una ONLUS, con conseguente diritto all'esenzione prevista dal regolamento comunale. Il giudice di primo grado aveva accolto integralmente il ricorso; in appello, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente il gravame del Comune, ritenendo che l'esenzione cessasse soltanto dal secondo semestre 2018, quando era iniziato il comodato all'associazione benefica. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'esenzione IMU, sostenendo che l'agevolazione fosse riconoscibile solo a un ente non commerciale, non a una persona fisica, e richiedesse l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del proprietario per lo svolgimento effettivo di attività agevolata, non essendo sufficiente la concessione in comodato a terzi.
La decisione
La Corte, preso atto della documentata adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022 e dell'integrale pagamento di quanto dovuto, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della medesima legge. Ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. La declaratoria di estinzione ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. j), del Regolamento IMU del Comune di Napoli
richiamato dal ricorrente come base dell'esenzione, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il giudizio è stato dichiarato estinto per definizione agevolata
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente per sostenere i presupposti soggettivi dell'agevolazione; nessuna statuizione di merito per estinzione del giudizio
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma statale richiamata per il rinvio contenuto nella disciplina IMU; la Corte non ha deciso sul suo contenuto per intervenuta estinzione
art. 1, comma 759, l. 27 dicembre 2019, n. 160
richiamato quale norma di rinvio alla disciplina previgente delle esenzioni; non oggetto di decisione nel merito
art. 1, commi 186-204, l. 29 dicembre 2022, n. 197
ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte ha applicato i commi 197, 198, 200 e 201 per dichiarare l'estinzione del giudizio
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"Le controversie definibili non sono sospese..."
consente la sospensione solo su richiesta del contribuente e impone il deposito della domanda e della prova del pagamento entro il termine previsto
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"il processo è dichiarato estinto"
prevede l'estinzione del processo pendente in caso di deposito della documentazione di definizione e pagamento
art. 1, comma 200, l. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina la notificazione e l'impugnazione del diniego della definizione agevolata
art. 1, comma 201, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede che il diniego della definizione sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte afferma che non si applica alla declaratoria di estinzione, ma solo ai casi di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Cass. n. 25485 del 12/10/2018
richiamata per affermare che il contributo unificato aggiuntivo non segue la declaratoria di estinzione
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione alla definizione agevolata e il deposito della relativa documentazione e della prova del pagamento determinano l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Quando la definizione agevolata della lite è perfezionata, il processo va dichiarato estinto anche se il ricorso per cassazione è già stato fissato in decisione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sorge in caso di estinzione del giudizio, poiché tale conseguenza è prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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