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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14650/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Le contribuenti avevano ceduto, con atto del 25 gennaio 2013, un immobile sito in Cosenza e l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, assumendo che il valore venale del bene fosse superiore a quello dichiarato. In primo grado i ricorsi, riuniti, erano stati accolti, ma la Commissione tributaria regionale aveva ribaltato l'esito, ritenendo legittima la stima dell'Ufficio basata sulla categoria catastale C/1 e su atti comparativi con immobili della medesima categoria. Con il ricorso per cassazione le venditrici hanno dedotto, con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Cost., degli artt. 43, 51 e seguenti del d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva convalidato la stima senza considerare lo stato effettivo dell'immobile; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse valorizzato valori OMI e due atti di compravendita comparativi nonostante le specifiche prove documentali sulla concreta conformazione e destinazione dell'immobile.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che la CTR non avesse violato le norme richiamate, avendo compiuto una valutazione di merito delle prove e attribuito maggiore attendibilità alla stima dell'Ute, considerata idonea a rappresentare la reale situazione del bene. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha osservato che le ricorrenti non avevano indicato un vero fatto storico decisivo asseritamente omesso, ma chiedevano in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna delle ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura sulla legittimità della rettifica del valore, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione nella decisione di merito.

  • art. 43 d.P.R. 131/1986

    Citato dalle ricorrenti insieme alle norme sull'accertamento di valore; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 51 d.P.R. 131/1986

    La Corte richiama il comma 3 quale parametro per la rettifica del valore venale degli immobili, fondato su atti comparativi, reddito capitalizzato e altri elementi di valutazione.

  • art. 52 d.P.R. 131/1986

    Attribuisce all'Ufficio il potere di rettificare e liquidare l'imposta quando ritenga superiore il valore venale dichiarato.

  • art. 2697 c.c.

    Citato per sostenere la violazione dell'onere della prova, ma la Corte qualifica la doglianza come richiesta di rivalutazione probatoria, non come errore di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per il vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Riformulato nel senso di consentire il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato come fonte della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio può fondare la propria pretesa su atti comparativi, categoria catastale, redditività dell'immobile e altri elementi valutativi previsti dalla legge; tuttavia tali criteri non hanno efficacia probatoria automatica e vanno apprezzati nel contraddittorio processuale in termini di concreta persuasività.
  • Nel processo tributario il giudice di merito deve valutare complessivamente le prove offerte dalle parti, potendo attribuire prevalenza anche a una stima tecnica dell'Ufficio se la ritenga più aderente alla reale consistenza del bene e alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico preciso, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o per contestare il diverso peso attribuito dal giudice di merito alle prove acquisite.
  • La contestazione del valore accertato dall'Amministrazione non può essere veicolata in cassazione come mero dissenso sulla ricostruzione probatoria, quando la sentenza impugnata abbia già operato un apprezzamento complessivo e motivato della concludenza delle fonti di prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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