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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27266/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall. proposta dal fallimento di una società di costruzioni nei confronti della banca presso cui la società intratteneva un conto corrente. Il tribunale, poi confermato in appello, aveva dichiarato inefficaci le rimesse affluite nel periodo sospetto su un conto scoperto, condannando la banca alla restituzione di una somma rilevante. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, contestando la prova della scientia decoctionis e sostenendo che i bilanci 1999-2000 mostravano un miglioramento economico-finanziario e che mancavano segnali tipici di insolvenza; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c., per difetto dei requisiti delle presunzioni utilizzate per provare la conoscenza dello stato di decozione; 3) violazione dell'art. 67 l. fall. e delle norme sulla prova presuntiva, sostenendo che alcune rimesse derivavano da operazioni bilanciate e quindi non solutorie; 4) violazione degli artt. 67 e 56 l. fall. e norme sulla prova, censurando la revocabilità di un giroconto relativo al saldo di una fattura, che secondo la banca sarebbe stata mera movimentazione interna su conti del medesimo soggetto e non riduzione effettiva dell'esposizione debitoria; 5) censura sulle spese, sostanzialmente dipendente dall'eventuale accoglimento dei motivi precedenti. Il fallimento ha resistito eccependo anche l'improcedibilità del ricorso per difetto di deposito autenticato della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità, richiamando il principio secondo cui il mancato deposito di copia analogica autenticata della sentenza non comporta improcedibilità se il controricorrente deposita a sua volta copia ritualmente autenticata o non disconosce la conformità della copia informale. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte territoriale aveva motivato in modo non apparente, indicando gli elementi posti a base della prova presuntiva dello stato di decozione e della scientia decoctionis, e perché la valutazione delle prove e la verifica dei requisiti delle presunzioni semplici appartengono al giudice di merito; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la sussistenza di accordi idonei a trasformare le rimesse in operazioni bilanciate è accertamento di fatto non censurabile nei limiti prospettati; ha rigettato il quarto motivo, affermando che le rimesse sui conti anticipi, di regola, non hanno natura solutoria solo se il rapporto è autonomo, mentre nel caso di giroconto verso il conto ordinario esse vanno conteggiate come solutorie, salvo prova del mancato incasso dei crediti anticipati; ha assorbito il quinto motivo sulle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente richiede la prova del presupposto oggettivo e del presupposto soggettivo; le rimesse possono essere dichiarate inefficaci se solutorie e compiute nel periodo rilevante con conoscenza dello stato di decozione.

  • art. 56 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla revocabilità delle operazioni di giroconto, ma la Corte ha escluso la decisività della censura sulla base della natura solutoria della rimessa accertata in fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla violazione della norma è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    anche la doglianza sulla violazione del principio di libera valutazione delle prove è stata reputata inammissibile, essendo riservata al giudice di merito la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che la prova della scientia decoctionis può essere fornita per presunzioni semplici valutate dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici è oggetto di apprezzamento del giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012

    il mancato deposito della copia analogica autenticata della sentenza non determina improcedibilità se il controricorrente non disconosce la conformità della copia informale o deposita copia autenticata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sono stati dati atto i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la prova dello stato di decozione del correntista e della conoscenza dello stesso da parte della banca può essere desunta anche per presunzioni semplici, purché il giudice di merito indichi gli indici fattuali ritenuti significativi e ne apprezzi gravità, precisione e concordanza.
  • La valutazione della sussistenza dei requisiti delle presunzioni semplici e della decisività degli elementi istruttori appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sul risultato probatorio.
  • La censura di omesso esame di elementi istruttori non è ammissibile quando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o quando non sia illustrata la decisività del fatto storico trascurato.
  • Per escludere la natura solutoria di una rimessa in conto corrente occorre dimostrare, anche tramite facta concludentia, l'esistenza di uno specifico accordo che colleghi la rimessa a coeve o prossime operazioni di pagamento o prelievo, in modo da trasformarla in una mera provvista per operazioni speculari; la semplice contiguità o corrispondenza temporale non basta se non rivela con certezza il collegamento negoziale.
  • Le rimesse affluite su conti anticipi o da giroconto verso il conto ordinario sono normalmente revocabili come pagamenti solutori, salvo prova del mancato incasso dei crediti anticipati o della diversa autonomia del rapporto contabile.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione non consegue automaticamente al deposito di una copia analogica della sentenza priva di attestazione di conformità, se la conformità non è contestata o è comunque sanata dal comportamento processuale della controparte.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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