Cassazione Civile, Ordinanza n. 26334/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione per l’anno d’imposta 2010, con disconoscimento delle perdite riportate in dichiarazione perché riferite all’annualità precedente (2009), per la quale la dichiarazione era stata presentata oltre i termini di legge. In cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2 d.P.R. n. 322/1988, sostenendo che rileverebbe il dato sostanziale del credito/perdita e non la violazione formale dell’omessa o tardiva dichiarazione; inoltre, poiché vi sarebbe stata una contestazione sul merito dell’imposta dovuta, l’Ufficio avrebbe dovuto emettere avviso di accertamento e non limitarsi al controllo automatizzato con cartella di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di annualità nella quale la dichiarazione sia omessa, l’Amministrazione può recuperare in sede di controllo automatizzato il credito/perdita esposto nella dichiarazione successiva, purché il contribuente possa poi dimostrare in giudizio l’effettiva esistenza del credito o della perdita non dichiarata. Nel caso concreto, la società non ha assolto l’onere di provare in modo adeguato e autosufficiente l’esistenza delle perdite dell’anno precedente, limitandosi a un richiamo generico alla documentazione senza riprodurla o allegarla al ricorso. La CTR aveva quindi correttamente ritenuto legittimo il disconoscimento delle perdite e la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
consente il controllo automatizzato e la correzione di errori materiali o di dichiarazioni che non richiedano valutazioni estimative o indagini ulteriori; in questo caso è utilizzabile per recuperare perdite riportate in dichiarazione successiva ma riferite ad annualità per la quale la dichiarazione era omessa o tardiva
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata in parallelo all’art. 36-bis per il controllo automatizzato anche in materia IVA, quale base del recupero mediante iscrizione a ruolo e cartella
art. 2 d.P.R. n. 322/1988
richiamato dalla ricorrente quale disciplina degli adempimenti dichiarativi, ma non ritenuto idoneo a escludere il potere dell’Ufficio di disconoscere la perdita non provata
dedotto come violato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o omessa pronuncia decisiva
dedotto come violato dalla ricorrente, ma non è emersa una erronea valutazione processuale tale da fondare l’accoglimento
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In caso di controllo automatizzato, l’Amministrazione può recuperare un credito o una perdita riportati in dichiarazione successiva quando la dichiarazione dell’annualità di formazione del credito/perdita sia omessa o manchi la necessaria regolarità formale, purché il controllo resti ancorato a verifiche documentali e non richieda valutazioni discrezionali o estimative.
- Il diritto alla detrazione o al riporto di perdite nasce dalla legge e non dalla sola dichiarazione; tuttavia, se il contribuente non ha rispettato gli obblighi formali di dichiarazione e contabilizzazione, su di lui grava l’onere di provare in giudizio i presupposti sostanziali del diritto invocato.
- Quando l’Ufficio contesta il credito/perdita disconosciuto in sede di liquidazione automatizzata, il contribuente deve fornire prova specifica e autosufficiente dell’esistenza del presupposto sostanziale; un richiamo generico alla documentazione non basta.
- La memoria depositata in cassazione non può supplire a un ricorso privo di autosufficienza, specie se manca la riproduzione o l’allegazione dei documenti decisivi su cui si fonda la censura.
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