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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00965/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice turnista, dipendente di un'impresa del settore ceramico, che aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per i mesi in cui la prestazione era stata solo parzialmente resa a causa di periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che, ai fini del calcolo della retribuzione oraria e delle decurtazioni per ore non lavorate, si dovesse applicare anche ai turnisti il divisore convenzionale 173 previsto dal CCNL. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del CCNL e dei criteri ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.), sostenendo che la disciplina sui primi commi dell'art. 66 fosse riferita solo ai lavoratori a orario normale di 40 ore settimanali e non ai turnisti con orario mensile inferiore (144 ore), per i quali avrebbe dovuto operare un riproporzionamento; con il terzo motivo ha dedotto un vizio di motivazione/errore di diritto, lamentando che la sentenza d'appello fosse contraddittoria nel far discendere il calcolo delle ore non lavorate in c.i.g.o. dal parametro 144 ore, pur assumendo come divisore retributivo 173 ore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui il criterio della mensilizzazione e il divisore 173 stabilito dal CCNL per la determinazione della retribuzione oraria hanno portata generale e si applicano a tutte le categorie di lavoratori del settore, inclusi i turnisti con orario mensile inferiore alle 40 ore settimanali. Ha inoltre escluso la denunciata contraddittorietà della motivazione, chiarendo che il divisore 173 opera sul piano della retribuzione oraria, mentre il riferimento alle 144 ore riguarda il diverso piano della determinazione delle ore non lavorate durante la sospensione parziale per cassa integrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    violazione e falsa applicazione

    Consente il sindacato di legittimità sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme e della contrattazione collettiva richiamate nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    È stato invocato per dedurre un vizio della motivazione/decisione, ma la Corte ha escluso la sussistenza di contraddizioni logiche rilevanti.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.

    Richiamati come canoni ermeneutici della clausola collettiva; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione accolta dai giudici di merito fosse coerente con il testo e con la complessiva volontà delle parti sociali.

  • art. 63 CCNL per gli addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari

    la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per 173

    La Corte ha interpretato la clausola come dettante un criterio generale e non limitato ai soli lavoratori con orario normale di 40 ore settimanali.

  • art. 66 CCNL per gli addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari

    Modalità di corresponsione della retribuzione

    La Corte ha ritenuto che i commi iniziali disciplinino in modo omnicomprensivo la mensilizzazione e le detrazioni per ore non lavorate, senza distinzione tra lavoratori a 40 ore e turnisti, e che il comma 5 confermi l'applicazione del divisore 173 anche agli orari articolati su più settimane.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la modifica richiamata per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il computo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la contrattazione collettiva adotta un criterio di mensilizzazione della retribuzione e fissa un divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria, tale parametro va applicato in senso generale se il testo non prevede espressamente una limitazione a specifiche categorie di lavoratori.
  • L'interpretazione di una clausola collettiva deve tener conto del testo complessivo e della volontà delle parti sociali: l'assenza di distinzioni espresse tra diverse tipologie di orario depone per un'applicazione uniforme della disciplina, salvo elementi testuali contrari.
  • Non vi è contraddizione tra l'uso di un divisore convenzionale per determinare la retribuzione oraria e il riferimento all'orario contrattuale effettivo per calcolare le ore non lavorate in un periodo di sospensione parziale: i due criteri operano su piani diversi.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici di un contratto collettivo è infondata se l'interpretazione del giudice di merito è coerente con il testo, non selettiva e sorretta da una lettura sistematica dell'intero contratto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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