Cassazione Civile, Ordinanza n. 28829/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2014, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, disconoscendo la qualificazione di associazione sportiva dilettantistica e riqualificando l'ente come società di fatto, con tassazione dei redditi in via ordinaria e recupero di imposta. In primo grado l'accertamento era stato annullato per l'associazione, mentre per due soci vi era stata cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto da parte dell'Ufficio. In appello la sentenza favorevole ai contribuenti era stata riformata. Con il ricorso per cassazione erano stati dedotti sei motivi: 1) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per mancata acquisizione d'ufficio di dati reddituali di un soggetto che aveva presentato la segnalazione, ritenuti decisivi per valutarne l'attendibilità; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla ripartizione dell'onere della prova; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione delle risultanze istruttorie e dell'inattendibilità della segnalazione; 4) ulteriore omessa pronuncia sull'obbligo di motivazione dell'avviso e sulla contestazione delle pretese dell'Ufficio; 5) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. per il richiamo al principio della ragione più liquida e per il preteso mancato esame delle censure di appello; 6) nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, e inammissibile il terzo. In particolare, ha affermato che il potere del giudice tributario di acquisire d'ufficio prove è discrezionale e non serve a colmare carenze istruttorie delle parti; che non vi era omessa pronuncia perché la CTR aveva deciso sulla fondatezza della pretesa erariale e, implicitamente, rigettato le questioni non trattate, pronunciandosi anche sull'onere della prova; che la censura sull'art. 2697 c.c. mirava in realtà a una rivalutazione del merito; e che la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale, essendo state indicate in modo comprensibile le ragioni della decisione e gli elementi probatori valorizzati. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La previsione sull'acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova è eccezionale; non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti. Il potere è discrezionale e sindacabile solo nei limiti della legittimità, oltre a richiedere l'insufficienza delle prove disponibili e la decisività dell'integrazione.
L'omessa pronuncia ricorre solo se manchi del tutto una decisione su domanda, eccezione o capo di domanda; non sussiste quando la questione sia stata implicitamente rigettata dalla motivazione complessiva della sentenza.
La norma sul riparto dell'onere della prova non può essere invocata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; il suo uso corretto attiene all'individuazione della parte gravata della prova e non alla critica del merito.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca il minimo costituzionale, cioè in presenza di motivazione apparente, mancante o incomprensibile; non basta lamentare insufficienza o contraddittorietà.
art. 111 Cost.
È richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ribadisce che il vizio costituzionalmente rilevante ricorre solo nei casi estremi di assenza o apparenza della motivazione.
Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il requisito della motivazione è rispettato quando la sentenza espone, in modo percepibile, il fondamento decisionale; il difetto rilevante è solo quello che integra una motivazione apparente o inesistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per porre a carico dei ricorrenti, se dovuto, l'ulteriore importo pari al contributo unificato per l'impugnazione respinta.
Indicato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'acquisizione d'ufficio di prove da parte del giudice ha natura eccezionale e discrezionale: non può essere utilizzata per colmare l'inerzia probatoria delle parti, ma solo quando l'integrazione sia davvero decisiva e le prove già disponibili risultino insufficienti.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se la decisione di merito, pur senza affrontare singolarmente ogni profilo dedotto, contenga una statuizione che logicamente assorbe o rigetta implicitamente la questione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere fatta valere per contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito: il motivo è ammissibile solo se si deduce un vero errore nell'individuazione del soggetto gravato dall'onere probatorio.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: la sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione, se essa è apparente o incomprensibile, o se vi è un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è più censurabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Quando il giudice di merito individua gli elementi probatori posti a base della decisione e ne rende percepibile il percorso logico, il requisito motivazionale deve ritenersi rispettato anche se non vengono esaminate espressamente tutte le singole argomentazioni difensive.
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