Sentenza del 07/10/2015 n. 20019 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 1999, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis. Ha sostenuto, da un lato, che la CTR non avesse pronunciato né motivato adeguatamente sulla necessità dell'invio dell'avviso bonario e sulle conseguenze della sua omissione; dall'altro, ha sostenuto che il mancato invio dell'avviso avrebbe dovuto comportare l'annullamento dell'intera procedura di riscossione e non soltanto la riduzione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis: il primo non conteneva il necessario quesito di diritto e la sintesi conclusiva del vizio di motivazione; il secondo formulava un quesito generico e astratto, non adeguatamente collegato alla fattispecie concreta e privo della chiara indicazione della regola giuridica alternativa ritenuta applicabile. È rimasta quindi ferma la decisione di merito, che aveva ridotto la sanzione di un terzo per la mancata prova dell'invio dell'avviso bonario, senza annullare il ruolo o la cartella. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni e invito al pagamento
La controversia riguardava gli effetti della mancata prova dell'invio dell'avviso bonario nell'ambito della riscossione derivante da controllo automatizzato. La sentenza non ha però risolto nel merito tale questione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione
La cartella era stata emessa anche sulla base della procedura di controllo automatizzato prevista per l'IVA. Anche su questo profilo la Corte non ha espresso un principio sostanziale definitivo, avendo rigettato il ricorso per ragioni processuali.
Conoscenza degli atti e semplificazione
Il ricorrente lo aveva invocato per sostenere l'obbligatorietà dell'avviso bonario e l'illegittimità della riscossione in caso di omissione. La Corte non ha esaminato nel merito l'interpretazione proposta, a causa dell'inammissibilità del quesito.
Obbligo di formulazione del quesito di diritto e della sintesi del vizio di motivazione
Il quesito deve essere specifico, autonomo, sintetico e calato nella fattispecie concreta; non può limitarsi a chiedere genericamente se il giudice abbia violato determinate norme. Per il vizio di motivazione era inoltre necessaria una chiara indicazione riassuntiva e conclusiva del fatto controverso e delle carenze motivazionali.
Vizio di motivazione della sentenza
La censura deve riguardare un effettivo vizio della motivazione relativo all'accertamento dei fatti; non può essere utilizzata in modo inammissibile per contestare soltanto la motivazione in diritto.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La denuncia di omessa pronuncia deve essere accompagnata dal quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; in mancanza, la censura è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali e contenutistici previsti dalla legge processuale applicabile al momento della proposizione del ricorso. Un motivo potenzialmente fondato nel merito può essere dichiarato inammissibile se il quesito o la sintesi richiesta sono assenti, generici o non collegati al caso concreto.
- Quando si denuncia una violazione di legge, occorre indicare con precisione quale regola il giudice di merito avrebbe applicato erroneamente, quale regola avrebbe dovuto applicare e come tale errore si manifesta nella specifica controversia.
- La mancata comunicazione dell'avviso bonario non comporta automaticamente, secondo quanto deciso in questo caso, l'annullamento dell'intera cartella: la pronuncia di legittimità non ha però deciso definitivamente la questione sostanziale, perché il ricorso è stato rigettato per inammissibilità.
- La contestazione di una sentenza per omessa pronuncia o motivazione deve distinguere chiaramente tra omissione su una domanda o eccezione, errore di diritto e carenza di motivazione su un fatto decisivo; non è sufficiente lamentare genericamente che il giudice non abbia condiviso la propria interpretazione giuridica.
- In assenza di costituzione o attività difensiva della parte resistente, il giudice può non adottare alcuna statuizione sulle spese del giudizio.
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