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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09683/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività come lavoratore socialmente utile presso la Regione per gli anni dal 2001 al 2009, svolgendo un orario eccedente le 20 ore settimanali. Rivendicava il pagamento di differenze economiche rispetto a quanto liquidato dall'ente, per un importo di euro 5.835,98, sostenendo che il trattamento integrativo dovesse essere parametrato alla retribuzione del dipendente comparabile dell'ente utilizzatore secondo il CCNL enti locali e che, in ogni caso, la Regione avesse errato nel calcolo della tariffa oraria. In cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione di varie norme di legge e di contratto collettivo, sostenendo che il lavoro socialmente utile dovesse essere assimilato a un rapporto di lavoro a termine e che dovesse applicarsi il principio di non discriminazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; contestava inoltre il divisore usato nel calcolo della paga oraria. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme processuali, censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui egli avrebbe dovuto specificare gli errori di calcolo e produrre la documentazione necessaria, sostenendo che la quantificazione del trattamento economico sarebbe direttamente fissata dalla legge e che non potesse operare un simile onere di specificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse conforme all'orientamento consolidato secondo cui l'utilizzazione in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa regolato dall'art. 8 del d.lgs. n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 81/2000. In assenza di allegazione di una radicale difformità tra prestazione resa e progetto, il trattamento integrativo va determinato applicando il divisore previsto dal contratto collettivo del soggetto utilizzatore alla retribuzione del livello iniziale del dipendente comparabile. Sono state inoltre ritenute inammissibili le censure sul vizio di omesso esame, perché riferite a deduzioni difensive e non a un fatto storico decisivo, e sulla questione del calcolo, per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non risultando adeguatamente dimostrato che la questione fosse stata tempestivamente posta in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della ripartizione dell'onere probatorio; la Corte rileva però il difetto di specificità delle allegazioni in cassazione.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente insieme ad altre norme costituzionali a sostegno della pretesa equiparazione di trattamento.

  • art. 38 Cost.

    invocato dal ricorrente nel tentativo di qualificare il rapporto e fondare il diritto alle differenze retributive.

  • art. 117 Cost., comma 1

    richiamato in relazione alla direttiva 1999/70/CE e alla disciplina eurounitaria sulla non discriminazione.

  • art. 4, comma 1, direttiva 1999/70/CE

    invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del principio di non discriminazione ai lavori socialmente utili.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 112, 113, 115 c.p.c.

    invocati per censurare la decisione di merito e il trattamento dell'onere di allegazione/prova.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    richiamato per denunciare vizi della motivazione e della sentenza impugnata.

  • art. 1-bis d.l. 28 maggio 1981, n. 244

    citato dal ricorrente come norma di riferimento per il trattamento economico dei lavoratori socialmente utili.

  • art. 8 d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468

    norma centrale: la Corte ribadisce che disciplina un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa, non un rapporto di lavoro subordinato; il trattamento integrativo va calcolato secondo i criteri ivi previsti.

  • artt. 1362 c.c. e segg.

    richiamati per l'interpretazione dei contratti collettivi applicabili al calcolo della retribuzione oraria.

  • art. 52, commi 2 e 3, CCNL Regioni Enti Locali 14.9.2000

    richiamato per il criterio di determinazione della retribuzione oraria mediante divisore 156.

  • art. 1 CCNL Regioni Enti Locali 5.10.2001

    citato tra i contratti collettivi succedutisi nel tempo.

  • art. 29 CCNL Regioni Enti Locali 22.1.2004

    citato tra i contratti collettivi succedutisi nel tempo.

  • art. 2 CCNL Regioni Enti Locali 9.5.2006

    citato in relazione ai criteri di calcolo della retribuzione e alle tabelle contrattuali applicabili.

  • art. 6 CCNL Regioni Enti Locali 20.4.2008

    citato tra i contratti collettivi succedutisi nel tempo.

  • art. 2 CCNL Regioni Enti Locali 31 luglio 2009

    citato tra i contratti collettivi succedutisi nel tempo.

  • art. 10, comma 2, lett. d, CCNL 9 maggio 2006

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare che il criterio di calcolo prospettato dal lavoratore utilizzava la retribuzione globale di fatto mensile, non quella contrattualmente rilevante.

  • art. 10, lett. a, CCNL 9 maggio 2006

    richiamato per contrapporre la retribuzione mensile corretta alla retribuzione globale di fatto.

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dalla Corte come possibile disciplina solo nel caso di radicale difformità della prestazione dal progetto, evenienza esclusa nella fattispecie.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte afferma che il vizio di omesso esame è inammissibile perché non riguarda un fatto storico decisivo ma deduzioni difensive o elementi istruttori.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    richiamato per evidenziare il difetto di specificità del ricorso, non avendo il ricorrente trascritto gli atti e i conteggi necessari a verificare la doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'utilizzazione di lavoratori socialmente utili presso un ente pubblico non configura, di regola, un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di natura assistenziale e formativa disciplinato dalla normativa di settore.
  • Il trattamento economico spettante ai lavoratori socialmente utili va determinato secondo i criteri legali specifici: per le ore eccedenti l'orario base si applica la retribuzione del livello iniziale del dipendente comparabile del soggetto utilizzatore, calcolata con il divisore previsto dal relativo contratto collettivo.
  • La disciplina del lavoro socialmente utile non può essere assimilata automaticamente a quella del lavoro subordinato a termine; il principio di non discriminazione della direttiva 1999/70/CE non opera se manca la qualificazione del rapporto come lavoro a termine e non sia allegata una radicale difformità tra prestazione svolta e progetto.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non potendo riguardare argomentazioni difensive, elementi istruttori o il complesso dei materiali di causa.
  • In cassazione, le censure che presuppongono errori di calcolo o di quantificazione del credito devono essere accompagnate dalla puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, con soddisfacimento dell'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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