Sentenza del 26/05/2023 n. 14817 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava il diritto al rimborso richiesto dalla controllante inglese e dalla controllata italiana per ritenute su interessi maturati nel 2006 (interessi per Euro 105.883,61; ritenuta dovuta 12,5% = Euro 13.236 circa). La società italiana non operò le ritenute e, dopo avviso di accertamento, versò l'importo richiesto (26.9.2011). La controllante UK chiese il rimborso all'Agenzia (12.10.2011) ma l'amministrazione oppose silenzio-rifiuto. In primo grado la CTP respinse la domanda (mancata prova che la UK fosse beneficiaria effettiva e che gli interessi fossero tassati nel Regno Unito). La CTR invece riconobbe il diritto al rimborso. L'Agenzia ricorse in Cassazione sollevando: (i) motivazione apparente della CTR; (ii) che la I. Sales Italia avendo pagato ha acquistato la definizione dell'accertamento e non può chiedere rimborso; (iii) che la I. European Holdings non provò di essere beneficiario effettivo né di aver subito il prelievo (o di aver rimborsato la controllata), e dunque non ha titolo al rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la decisione della CTR e, pronunciando sul merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario delle società. Motivazione: la CTR aveva dato una motivazione parziale e apodittica su prova e requisiti di legge; la I. Sales Italia, avendo omesso le ritenute e poi onorato l'avviso di accertamento, ha prestato acquiescenza rendendo definitivo l'accertamento e non ha titolo a ottenere rimborso; la I. European Holdings non ha provato di essere beneficiaria effettiva né di aver effettivamente subito o rimborsato l'onere fiscale (essendo il versamento avvenuto dalla I. Sales Italia), quindi non ha diritto al rimborso. Le controricorrenti sono condannate in solido alle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater
richiede che il beneficiario effettivo e i requisiti (compreso possesso ininterrotto della partecipazione, dove applicabile) siano provati; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente verificato/provato tali requisiti e l'effettivo pregiudizio fiscale della controllante estera
D.P.R. n. 600 del 1974, art. 26, comma 5 (white list)
indicata nella fase istruttoria come norma che fissava aliquota del 12,5%
gli interessi verso Paese in white list sono assoggettati a ritenuta del 12,5%; tuttavia il diritto al rimborso dipende dalla prova dell'effettivo soggetto che ha subito il prelievo
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
norme sul giudizio tributario
richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Cassazione ha censurato la motivazione apparentemente apodittica della CTR
sull'obbligo di motivazione delle sentenze
la mancata adeguata valutazione delle prove e delle contestazioni nei documenti rende la motivazione meramente apparente e suscettibile di censura
richiamato dalla ricorrente in Cassazione
usato dall'Agenzia per sostenere che la prestazione del pagamento da parte della contribuente ha efficacia di acquiescenza e rende definitivo l'accertamento
chi chiede il rimborso deve provare di aver subito il prelievo o di averlo effettivamente pagato; la controllante UK non ha fornito tale prova
commi e numeri dei mezzi di impugnazione (1, n. 3 e n. 4) invocati dall'Agenzia
indica i motivi di cassazione utilizzati (violazione di legge, motivazione apparente)
pronuncia sul merito da parte della Cassazione
la Corte ha ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto e ha deciso direttamente il rigetto del ricorso delle contribuenti
Massime di principio
- Chi chiede un rimborso di imposte pagate deve provare di aver effettivamente subito il prelievo (o di aver rimborsato chi lo ha sostenuto); non è sufficiente l'allegazione generica.
- Se il sostituto d'imposta (società italiana) non ha operato le ritenute e poi, dopo avviso, ha versato quanto dovuto senza contestare l'accertamento, quell'accertamento diventa definitivo: la stessa società non può poi ottenere il rimborso per somme così definite.
- La società estera (beneficiario) può avere diritto al rimborso solo se dimostra o (a) di aver subito direttamente il prelievo (es. perché la ritenuta era stata effettivamente versata a suo carico) oppure (b) di aver rimborsato il soggetto che ha versato le imposte; in mancanza, manca il titolo per la restituzione.
- Il giudice d'appello deve motivare concretamente la valutazione delle prove (specificando quali documenti valgono come prova del possesso dei requisiti legali); una motivazione apodittica può determinarne l'annullamento in Cassazione.
- In contenziosi su ritenute internazionali accertare 'beneficiario effettivo', possesso di partecipazioni richieste dalla disciplina (es. holding qualificata per l'esenzione) e la concreta incidenza fiscale è essenziale per riconoscere rimborsi.
- Contestazioni su legittimazione e titolarità del rapporto sostanziale possono essere sollevate anche in corso di giudizio; tuttavia l'onere probatorio resta in capo a chi chiede la restituzione.
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