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Sentenza

Sentenza del 26/05/2023 n. 14699 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Regione impugnava la sentenza che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) dovuta per l'anno 2007. La Regione sosteneva che l'IRBA si perfeziona al momento dell'immissione in consumo della benzina per autotrazione a prescindere dalla destinazione (autotrazione su veicoli o su natanti) e che il soggetto passivo è il concessionario o il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione. Chiedeva inoltre, con un secondo motivo, la conferma dell'obbligo della contribuente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso (sostanzialmente confermando la decisione dei giudici di merito che avevano dato ragione alla contribuente, titolare di un impianto per rifornimento di natanti, in quanto la disciplina regionale e la giurisprudenza comunitaria escludono la estensione automatica dell'IRBA a rifornimenti nautici) ma ha accolto il secondo motivo riguardante il contributo unificato. In particolare la Corte ha ritenuto che la norma del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater, non si applica al processo tributario di appello e dunque ha cassato la sentenza impugnata unicamente sul punto relativo alla statuizione sul versamento di un ulteriore contributo unificato, dichiarando insussistente tale obbligo. Le spese di Cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Costituisce il fondamento normativo della facoltà regionale di istituire un'imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti regionali; la Corte lo interpreta come disciplina di riferimento ma sottolinea che l'eventuale imposizione deve confrontarsi con le limitazioni del diritto UE.

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13

    Richiamata tra le norme rilevanti nel quadro legislativo dell'IRBA; usata nel ragionamento sul quadro normativo nazionale che ha autorizzato le regioni a istituire l'imposta.

  • L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3

    Norma regionale che ha effettivamente istituito l'IRBA in Campania a decorrere dal 1.1.2004; la Corte ne verifica la compatibilità con il diritto UE e con la regolazione amministrativa regionale.

  • L.R. Campania 29 marzo 2006, n. 6, artt. 2, 26, 28

    Disciplina la regolamentazione amministrativa della rete di distribuzione dei carburanti e la distinzione normativa tra carburanti per autotrazione e rifornimento per natanti; la Corte rileva che tale disciplina può influire sulla portata applicativa del tributo a livello regionale.

  • L.R. Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 2, comma 2

    Richiamata nei motivi di ricorso dalla Regione; il giudice osserva che la normativa regionale rileva per definire l'oggetto del tributo e la sua applicazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha ritenuto che questa disposizione, relativa al contributo unificato, non trova applicazione al processo tributario di appello; pertanto non può essere imposto un ulteriore versamento in sede di impugnazione tributaria.

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1 par. 2

    Stabilisce che gli Stati membri possono applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa solo se rispondono a finalità specifiche e sono conformi alle norme fiscali UE; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia che interpreta tale disposizione in senso restrittivo, ritenendo che un'imposta regionale sulla benzina finalizzata al solo gettito di bilancio non abbia la 'finalità specifica' richiesta e, quindi, è incompatibile con la direttiva.

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628

    Legge nazionale che ha abrogato le disposizioni che consentivano l'istituzione dell'IRBA; la Corte segnala l'abrogazione ma precisa che gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte restano salvi.

  • L. 29 giugno 2021, n. 5, art. 54

    Norma regionale che ha sopresso l'IRBA a decorrere dal periodo d'imposta 2021, pur salvaguardando le obbligazioni tributarie già insorte; la Corte la riporta nel quadro normativo evoluto.

Massime di principio

  • Quando una regione istituisce un'imposta su prodotti soggetti ad accisa occorre verificare la compatibilità con la Direttiva 2008/118/CE: l'imposta deve perseguire una "finalità specifica" non riconducibile al mero finanziamento generico del bilancio regionale.
  • La mera destinazione del gettito al bilancio regionale non è sufficiente a provare una finalità specifica; deve sussistere un nesso diretto tra l'uso del gettito e la finalità invocata.
  • La definizione dell'oggetto dell'imposta in sede regionale e la disciplina amministrativa della rete di distribuzione possono incidere sulla soggettività passiva e sull'ambito di applicazione (es. esclusione del rifornimento per natanti se previsto dalla normativa regionale), e tale valutazione può condurre all'esclusione dell'imposizione in casi concreti.
  • Il giudice nazionale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto dell'Unione e a disapplicare norme nazionali/regionali incompatibili, anche senza eccezione sollevata dalle parti.
  • Le norme sul contributo unificato di carattere eccezionale (D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater) vanno interpretate restrittivamente: non si estendono automaticamente al processo tributario di appello, per cui l'ingiunzione di un ulteriore versamento può essere illegittima.
  • L'abrogazione ex post di una norma che istituiva il tributo non estingue gli obblighi tributari già sorti nei periodi anteriori all'abrogazione; occorre quindi distinguere tra efficacia futura e obbligazioni già maturate.
  • In giudizio tributario è possibile ottenere la compensazione delle spese in ragione di sopravvenute evoluzioni normative o giurisprudenziali che rendono incerti i profili di responsabilità contributiva.

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