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Sentenza

Sentenza del 26/05/2023 n. 254 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Equitalia giustizia - Doppio contributo unificato per esito negativo ricorso in Cassazione - Limiti di reddito - Esenzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la pretesa di Equitalia Giustizia di ottenere il pagamento del doppio contributo unificato (l'importo ordinario per l'iscrizione + l'ulteriore importo pari a quello dell'impugnazione previsto dall'art.13 DPR 115/2002 in caso di rigetto del ricorso in Cassazione) a seguito del rigetto del ricorso promosso dalla ricorrente in Cassazione contro l'INPS. La ricorrente ha eccepito l'esenzione dal pagamento sia del contributo per l'iscrizione sia dell'ulteriore importo perché il reddito del suo nucleo familiare nell'anno precedente l'impugnazione era inferiore alla soglia prevista dall'art.76 DPR 115/2002 (cioè sotto tre volte il limite), circostanza già accertata con sentenza passata in giudicato in favore della stessa parte in un precedente giudizio relativo allo stesso ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte d'Appello ha accolto l'appello della contribuente riformando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (sentenza n.977/22). Ha ritenuto che, essendo già accertata con giudicato l'esenzione dal versamento del contributo unificato per l'iscrizione (reddito del nucleo familiare sotto la soglia), l'ulteriore importo previsto in caso di esito negativo in Cassazione è anch'esso non dovuto (zero + zero = zero). Il giudice ha inoltre richiamato l'orientamento della Suprema Corte che usa l'espressione "ove dovuto" e il precedente del Consiglio di Stato che conferma l'esenzione anche per i giudizi in Cassazione nelle materie previdenziali. Pertanto è stata accolta l'eccezione di non debenza e l'appello è stato accolto; le spese sono compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30/05/2002 n.115, art.13

    comma 1, comma 1-bis, comma 1-quater

    Prevede il contributo unificato per ciascun grado di giudizio e, in caso di rigetto del ricorso in Cassazione, l'obbligo del pagamento di un ulteriore importo pari a quello dell'impugnazione; la giurisprudenza e la sentenza interpretano tale obbligo come applicabile "ove dovuto", cioè soltanto se il contributo iniziale fosse dovuto (quindi non si applica se il ricorrente è esente per reddito).

  • D.P.R. 30/05/2002 n.115, art.76

    Stabilisce la soglia di esenzione dal contributo unificato per ragioni soggettive legate al reddito familiare: il nucleo familiare con reddito inferiore a tre volte l'importo previsto è esente. Tale esenzione opera anche per i ricorsi in Cassazione nelle materie previdenziali/assistenziali.

  • D.P.R. 30/05/2002 n.115, art.9

    Disciplina l'ambito di applicazione del contributo unificato e le modalità di determinazione per i diversi gradi; il richiamo all'art.13 per la Cassazione riguarda l'ammontare della prestazione dovuta da chi è oltre la soglia, ma non esclude l'efficacia dell'esenzione prevista dall'art.76.

  • Ordinanza Cassazione 19/10/2022 n.30791

    La Corte ha respinto un ricorso e ha richiamato l'art.13 precisando che il versamento dell'ulteriore contributo in caso di rigetto è dovuto "ove sia dovuto", interpretazione che ammette l'esenzione dal raddoppio quando il contributo iniziale non era dovuto (cioè quando opera l'esenzione reddituale).

  • Consiglio di Stato, sentenza 22/05/2019 n.3298

    Ha annullato parzialmente la circolare del Ministero della Giustizia e affermato che l'esenzione reddituale prevista dall'art.76 DPR 115/2002 deve rimanere applicabile anche ai giudizi in Cassazione nelle materie di previdenza e assistenza obbligatoria; il richiamo all'art.13 vale solo per la determinazione dell'ammontare se l'esenzione non opera.

  • Circolare Ministero della Giustizia n.65934 dell'11/05/2012

    Aveva sostenuto che l'inciso relativo alla Cassazione escludesse l'esonero, ma tale interpretazione è stata ritenuta non condivisibile e in parte superata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato e successive decisioni).

Massime di principio

  • Se in un grado di giudizio precedente (anche con sentenza passata in giudicato) è stato accertato che il ricorrente rientra nell'esenzione reddituale dell'art.76 DPR 115/2002, l'esenzione vale anche per il contributo dovuto per l'iscrizione del ricorso in Cassazione e, conseguentemente, per l'eventuale ulteriore importo previsto dall'art.13 in caso di rigetto (il raddoppio è "zero" se l'originario contributo è zero).
  • L'espressione "ove dovuto" utilizzata dalla Cassazione va interpretata nel senso che l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo in caso di rigetto opera solo quando il contributo iniziale fosse effettivamente dovuto: non si applica in presenza di esenzione documentata o già giudizialmente accertata.
  • Le circolari amministrative non possono limitare l'efficacia dell'esenzione prevista dalla normativa primaria; i precedenti giurisdizionali (Consiglio di Stato, Cassazione) prevalgono sulle interpretazioni ministeriali errate o parziali.
  • L'atto di Equitalia Giustizia (invito/ingiunzione di pagamento) è impugnabile dal contribuente e il concessionario che procede al recupero non può prescindere dalla valutazione dei titoli di esenzione già prodotti o acquisiti con giudicato; l'onere di contestare in giudizio l'esenzione spetta all'ente creditore ma il ruolo/concessionario resta comunque evocabile dall'interessato.
  • In situazioni analoghe è opportuno: (a) produrre o richiamare provvedimenti passati in giudicato che attestino l'esenzione reddituale; (b) allegare documentazione reddituale (autocertificazioni, dichiarazioni) relativa all'anno precedente l'impugnazione; (c) impugnare tempestivamente l'invito/ingiunzione di pagamento notificato dal concessionario chiedendo l'accertamento della non debenza.

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