Sentenza del 26/05/2023 n. 14700 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2004. La ricorrente contestava che il tributo non dovesse applicarsi alle vendite destinate a natanti (sostenendo che "benzina per autotrazione" si riferisca ai soli autoveicoli), denunciava vizi procedurali dell'accertamento, carenza di potere accertativo della Regione e prescrizione del credito tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'IRBA fosse incompatibile con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, perché la imposta regionale non perseguiva una "finalità specifica" distinta da una mera finalità di bilancio e quindi ostava alla normativa comunitaria. Per effetto di ciò la sentenza impugnata (che aveva dato ragione alla Regione) è stata cassata; la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Fondamento normativo della facoltà regionale di istituire l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione; la Corte ha richiamato tale norma come base formale dell'IRBA ma ha disapplicato l'effetto applicativo per contrasto con normativa UE.
L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3
Norma regionale che ha istituito l'IRBA in Campania a decorrere dal 2004; la Corte ha ritenuto che la legge regionale non avesse individuato una finalità specifica sufficiente a conformarsi alla direttiva UE.
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, art. 1, paragrafo 2
Stabilisce che gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa solo se hanno finalità specifiche e sono conformi alle norme fiscali UE; la Corte ha ritenuto tale disposizione efficiente ed invocabile in via diretta per dichiarare incompatibile l'IRBA.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
La CGUE ha già statuito che imposte regionali sulla benzina simili non perseguono finalità specifica se il gettito è destinato genericamente al bilancio territoriale; tale orientamento è stato applicato dalla Corte italiana per disapplicare l'IRBA.
L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628 (abrogazione)
Ha abrogato le norme nazionali che consentivano l'istituzione delle imposte regionali sulla benzina; la Corte ha richiamato l'abrogazione per il contesto normativa, pur rilevando che gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte sono salvi.
L. Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5, art. 54
Ha soppresso l'IRBA a decorrere dal periodo d'imposta 2021 e ha salvaguardato gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; citata per spiegare la successione normativa ma non incidente sulla compatibilità UE della norma.
Principio Simmenthal (Corte di Giustizia, causa 106/77)
Richiamato il principio secondo cui il giudice nazionale deve disapplicare norme interne contrastanti con il diritto UE e applicare direttamente le disposizioni comunitarie vincolanti.
Massime di principio
- Un'imposta regionale su prodotti soggetti ad accisa è compatibile con il diritto UE solo se persegue una "finalità specifica" non meramente di bilancio e sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito e la finalità invocata.
- La direttiva 2008/118/CE può avere efficacia diretta e il giudice nazionale deve applicarla anche disapplicando norme interne contrastanti, senza attendere interventi legislativi.
- La destinazione del gettito al bilancio territoriale, di per sé, non prova l'esistenza di una finalità specifica ai fini della compatibilità con la disciplina UE delle accise.
- In giudizio il magistrato deve verificare d'ufficio la conformità del diritto interno al diritto dell'Unione e applicare la giurisprudenza della Corte di Giustizia ove pertinente.
- L'abrogazione successiva della norma che aveva istituito il tributo non cancella automaticamente le obbligazioni tributarie già insorte; tuttavia la incompatibilità con il diritto UE può portare alla disapplicazione e all'accoglimento del ricorso del contribuente.
- Questioni processuali o di competenza interna (mancata allegazione di documenti, poteri accertativi, prescrizione) restano rilevanti ma possono essere assorbite se sussiste un principio di diritto UE dirimente che consente di decidere la causa nel merito.
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