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Sentenza

Sentenza del 26/05/2023 n. 14697 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2011, emesso nei confronti della contribuente titolare di un impianto di distribuzione carburante per rifornimento di natanti nella zona demaniale marittima di Sapri. La Regione sosteneva che il presupposto impositivo si perfeziona con l'immissione in consumo della benzina per autotrazione, indipendentemente dalla destinazione a veicoli o natanti, e che pertanto il tributo fosse dovuto; la contribuente e i giudici di merito avevano ritenuto che la normativa regionale distinguesse i carburanti per autotrazione destinati a veicoli terrestri dal rifornimento per natanti e avessero annullato l'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso della Regione, confermando sostanzialmente l'esito favorevole alla contribuente sui profili sostanziali relativi all'applicabilità dell'IRBA, e ha accolto il secondo motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 13, comma 1‑quarter, del DPR 115/2002 al processo tributario d'appello. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo che disponeva l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dichiarato insussistente tale obbligo e ha compensato le spese di cassazione tra le parti. In motivazione è richiamata anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che considera l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione priva della 'finalità specifica' richiesta dalla direttiva 2008/118/CE, e il principio di efficacia diretta della direttiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Fondamento normativo della facoltà regionale di istituire un'imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione nella regione; la Corte richiama il contenuto ma ne valuta la compatibilità con il diritto UE.

  • L. 14 giugno 1990, n. 158, art. 6, comma 1, lett. c

    Legge di delega collegata all'istituzione della facoltà regionale; evidenziata la finalità di autonomia impositiva regionale senza previsione di finalità specifica.

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme rilevanti, ma la Corte valuta la questione alla luce della normativa europea.

  • L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3

    Norma regionale che ha istituito l'IRBA in Campania; la Corte osserva che la legge regionale non ha stabilito una finalità specifica che possa giustificare l'imposta ai sensi della direttiva UE.

  • L.R. Campania 29 marzo 2006, n. 6, artt. 2, 26 e 28

    Normativa regionale di regolazione della rete di distribuzione carburanti, richiamata per distinguere la disciplina amministrativa della distribuzione demaniale dalla disciplina fiscale; la Corte ritiene che la regolazione amministrativa non possa sopperire alla mancanza di una finalità specifica fiscale.

  • L.R. Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 2, comma 2

    Citata dalla ricorrente; la Corte ne tiene conto nel quadro delle norme regionali ma valuta la questione alla luce del diritto UE.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    La Corte afferma che questa disposizione, di natura eccezionale e sanzionatoria, non si applica al processo tributario d'appello; pertanto non poteva essere imposto ulteriore contributo unificato alla contribuente.

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2

    Stabilisce che gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa solo se rispondono a finalità specifiche e sono conformi alle norme fiscali UE; la Corte e la giurisprudenza CJEU interpretano restrittivamente tale deroga e ritengono che un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, il cui gettito ha finalità di bilancio generico, non abbia la finalità specifica richiesta.

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628

    Norma che ha abrogato a livello nazionale le disposizioni che avevano regolato l'IRBA; la Corte osserva che l'abrogazione non incide sugli obblighi tributari già sorti.

  • L.R. Campania 29 giugno 2021, n. 5, art. 54

    Legge regionale che ha disposto la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal periodo d'imposta 2021, salvaguardando gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

  • Giurisprudenza CJEU citata

    es. C-255/20 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; C-553/13 Statoil Fuel & Retail; C-460/21 Vapo Atlantic

    La Corte di Giustizia ha precisato che l'eccezione prevista dalla direttiva 2008/118 deve essere interpretata restrittivamente, richiedendo una finalità specifica non riconducibile a mera finalità di bilancio; tale orientamento influenza la compatibilità dell'IRBA con il diritto UE.

Massime di principio

  • Una imposta regionale sulla benzina per autotrazione va interpretata restrittivamente: non è sufficiente che il gettito finanzino spese regionali generiche per essere considerata dotata di finalità specifica ai sensi della direttiva 2008/118/CE.
  • Le disposizioni della direttiva 2008/118/CE hanno efficacia diretta e il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne contrastanti, anche se successive, senza attendere interventi legislativi.
  • La regolazione amministrativa della rete di distribuzione carburanti (es. normativa demaniale o regionale) non modifica automaticamente il carattere fiscale del tributo né ne amplia la base imponibile rispetto alla definizione legislativa del tributo.
  • L'abrogazione di una imposta non cancella le obbligazioni tributarie sorti durante la vigenza del tributo; gli effetti pregressi restano salvi.
  • La disposizione del DPR 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, non trova applicazione al processo tributario d'appello secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, per cui non può essere imposto l'ulteriore contributo unificato in sede di appello tributario.

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