Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/05/2023 n. 3425 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n.188/2020 notificato il 10/03/2021 relativo a IMU 2015 per complessivi Euro 10.888. Il Consorzio contestava la tassazione sostenendo il diritto all'esenzione sulla base per analogia dell'art.7 co.1 lett.a) D.Lgs. 504/1992 (esenzione ICI per lo Stato, Regioni, Comuni e consorzi fra detti enti), deducendo che gli immobili (in particolare particelle in categoria E/9) erano destinati ad impianti di depurazione e trattamento acque a servizio di area industriale e pertanto di pubblica utilità, che il consorzio svolge funzioni pubblicistiche prevalenti (socio esclusivamente enti territoriali) e che non esercita attività commerciale prevalente; eccepiva inoltre carenza di legittimazione passiva. Il Comune replicava che il Consorzio è un ente pubblico economico, che lo statuto consente la partecipazione di soggetti non territoriali (associazioni, banche ecc.), che le attività sono anche commerciali e che giurisprudenza di legittimità esclude l'esenzione per analoghi consorzi.

La decisione

Appello respinto. La Commissione ha rilevato che le unità catastali tassate nell'avviso sono in categorie D/1 e D/7 (le E/9 erano già escluse dalla tassazione dall'ente), quindi l'argomento di esenzione riferito alle E/9 non incide sull'accertamento. Sotto il profilo soggettivo il Consorzio è qualificato dallo statuto come ente pubblico economico e lo statuto/statuti regionali consentono la partecipazione anche di soggetti non territoriali, escludendo il requisito soggettivo degli enti territoriali previsto dall'art.7 D.Lgs.504/1992. Sotto il profilo oggettivo non è stata dimostrata la destinazione esclusiva degli immobili a compiti istituzionali: l'attività del consorzio è considerata di natura commerciale (individuazione aree, assegnazioni, servizi a favore di operatori), e il rilascio in uso a terzi per canone esclude l'esenzione. La Commissione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n.4997/2020, ord. n.31037/2018) che considera i consorzi per aree di sviluppo industriale tenuti al pagamento dell'imposta. Perciò l'esenzione è esclusa e l'appello è rigettato; il Consorzio è condannato alle spese di giudizio di Euro 1.500,00 oltre accessori di rito.

Norme richiamate

  • art. 1 comma 161 L. 296/2006

    Richiamata in relazione all'eccezione di decadenza dal potere di accertamento; la Commissione di primo grado aveva ritenuto la decadenza non maturata per la sospensione dei termini legata all'emergenza COVID, decisione non riproposta in appello ma considerata infondata.

  • art. 67 comma 4 D.L. 18/2020

    Norma sulla sospensione dei termini processuali/tributari durante l'emergenza epidemiologica; utilizzata in primo grado per giustificare mancata decadenza dell'ente impositore.

  • art. 7 comma 1 lett. a) D.Lgs. 504/1992

    Norma che esenta dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Comuni e dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La Commissione applica un'interpretazione restrittiva: requisito soggettivo (consorzi esclusivamente tra enti territoriali) e requisito oggettivo (destinazione esclusiva a compiti istituzionali) devono sussistere entrambi; la mera funzione pubblicistica o partecipazione parziale di enti locali non è sufficiente se lo statuto ammette altri soggetti e se l'uso degli immobili è commerciale o dato in locazione.

  • art. 8 comma 8 D.Lgs. 201/2011

    Richiamato in primo grado per sostenere che la normativa IMU non richiama espressamente le norme ICI; la Commissione ritiene quindi non applicabile per analogia l'esenzione ICI prevista per alcuni consorzi.

  • Statuto del Consorzio (art. 2 e art. 4)

    Lo statuto qualifica il Consorzio come ente pubblico economico e prevede la partecipazione di soggetti diversi dagli enti territoriali (associazioni, banche ecc.), elemento che la Commissione ritiene incompatibile con il requisito soggettivo dell'esenzione di cui all'art.7 D.Lgs.504/1992.

  • L.R. n.16/1998 art.4 (modificata)

    Richiamata dall'appellante per sostenere finalità pubbliche e poteri autoritativi del consorzio; la Commissione osserva che tali prerogative non modificano la natura di ente pubblico economico e non dimostrano la destinazione esclusiva degli immobili a compiti istituzionali.

  • Corte di Cassazione, ord. n.4997/2020

    Giurisprudenza richiamata dalla Commissione che afferma che l'esenzione di cui all'art.7 D.Lgs.504/1992 è di stretta interpretazione e non si estende ai consorzi che svolgono anche servizi pubblici tramite soggetti non esentabili o che esercitano attività commerciale.

  • Corte di Cassazione, ord. n.31037/2018

    Pronuncia che considera i consorzi per aree di sviluppo industriale enti pubblici economici soggetti all'imposizione ICI/IMU quando i beni sono utilizzati anche per attività private o dati in godimento a terzi dietro corrispettivo.

  • Cass. n.12797/2016

    Richiamata dalla parte resistente per sostenere l'assoggettabilità ad imposizione di analoghi consorzi; la Commissione conferma allineamento con questa linea di precedenti di legittimità.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU in favore di enti e consorzi prevista dall'art.7 D.Lgs.504/1992 va interpretata restrittivamente: richiede sia il requisito soggettivo (essere Stato, Regioni, Comuni o consorzi tra detti enti) sia il requisito oggettivo (destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali).
  • La qualifica statutaria di 'ente pubblico economico' e la possibilità di partecipazione di soggetti non territoriali escludono, di regola, il requisito soggettivo per l'esenzione.
  • La destinazione degli immobili è determinante: l'utilizzo, anche non prevalente, per attività di natura commerciale o il rilascio in uso a terzi dietro canone è incompatibile con l'esenzione.
  • Le agevolazioni/esenzioni tributarie devono essere interpretate in modo rigoroso; il contribuente ha l'onere di provare la piena sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione.
  • In caso di contestazione IMU verificare con attenzione: categoria catastale degli immobili effettivamente tassati, contenuto statutario (membri ammessi), natura effettiva dell'attività svolta e destinazione dei beni; elementi formali (leggi regionali, pareri agenzia Entrate) possono essere utili ma non sovrastano la valutazione della destinazione e della natura giuridica del soggetto alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.