Sentenza del 26/05/2023 n. 3425 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n.188/2020 notificato il 10/03/2021 relativo a IMU 2015 per complessivi Euro 10.888. Il Consorzio contestava la tassazione sostenendo il diritto all'esenzione sulla base per analogia dell'art.7 co.1 lett.a) D.Lgs. 504/1992 (esenzione ICI per lo Stato, Regioni, Comuni e consorzi fra detti enti), deducendo che gli immobili (in particolare particelle in categoria E/9) erano destinati ad impianti di depurazione e trattamento acque a servizio di area industriale e pertanto di pubblica utilità, che il consorzio svolge funzioni pubblicistiche prevalenti (socio esclusivamente enti territoriali) e che non esercita attività commerciale prevalente; eccepiva inoltre carenza di legittimazione passiva. Il Comune replicava che il Consorzio è un ente pubblico economico, che lo statuto consente la partecipazione di soggetti non territoriali (associazioni, banche ecc.), che le attività sono anche commerciali e che giurisprudenza di legittimità esclude l'esenzione per analoghi consorzi.
La decisione
Appello respinto. La Commissione ha rilevato che le unità catastali tassate nell'avviso sono in categorie D/1 e D/7 (le E/9 erano già escluse dalla tassazione dall'ente), quindi l'argomento di esenzione riferito alle E/9 non incide sull'accertamento. Sotto il profilo soggettivo il Consorzio è qualificato dallo statuto come ente pubblico economico e lo statuto/statuti regionali consentono la partecipazione anche di soggetti non territoriali, escludendo il requisito soggettivo degli enti territoriali previsto dall'art.7 D.Lgs.504/1992. Sotto il profilo oggettivo non è stata dimostrata la destinazione esclusiva degli immobili a compiti istituzionali: l'attività del consorzio è considerata di natura commerciale (individuazione aree, assegnazioni, servizi a favore di operatori), e il rilascio in uso a terzi per canone esclude l'esenzione. La Commissione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n.4997/2020, ord. n.31037/2018) che considera i consorzi per aree di sviluppo industriale tenuti al pagamento dell'imposta. Perciò l'esenzione è esclusa e l'appello è rigettato; il Consorzio è condannato alle spese di giudizio di Euro 1.500,00 oltre accessori di rito.
Norme richiamate
art. 1 comma 161 L. 296/2006
Richiamata in relazione all'eccezione di decadenza dal potere di accertamento; la Commissione di primo grado aveva ritenuto la decadenza non maturata per la sospensione dei termini legata all'emergenza COVID, decisione non riproposta in appello ma considerata infondata.
art. 67 comma 4 D.L. 18/2020
Norma sulla sospensione dei termini processuali/tributari durante l'emergenza epidemiologica; utilizzata in primo grado per giustificare mancata decadenza dell'ente impositore.
art. 7 comma 1 lett. a) D.Lgs. 504/1992
Norma che esenta dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Comuni e dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La Commissione applica un'interpretazione restrittiva: requisito soggettivo (consorzi esclusivamente tra enti territoriali) e requisito oggettivo (destinazione esclusiva a compiti istituzionali) devono sussistere entrambi; la mera funzione pubblicistica o partecipazione parziale di enti locali non è sufficiente se lo statuto ammette altri soggetti e se l'uso degli immobili è commerciale o dato in locazione.
art. 8 comma 8 D.Lgs. 201/2011
Richiamato in primo grado per sostenere che la normativa IMU non richiama espressamente le norme ICI; la Commissione ritiene quindi non applicabile per analogia l'esenzione ICI prevista per alcuni consorzi.
Statuto del Consorzio (art. 2 e art. 4)
Lo statuto qualifica il Consorzio come ente pubblico economico e prevede la partecipazione di soggetti diversi dagli enti territoriali (associazioni, banche ecc.), elemento che la Commissione ritiene incompatibile con il requisito soggettivo dell'esenzione di cui all'art.7 D.Lgs.504/1992.
L.R. n.16/1998 art.4 (modificata)
Richiamata dall'appellante per sostenere finalità pubbliche e poteri autoritativi del consorzio; la Commissione osserva che tali prerogative non modificano la natura di ente pubblico economico e non dimostrano la destinazione esclusiva degli immobili a compiti istituzionali.
Corte di Cassazione, ord. n.4997/2020
Giurisprudenza richiamata dalla Commissione che afferma che l'esenzione di cui all'art.7 D.Lgs.504/1992 è di stretta interpretazione e non si estende ai consorzi che svolgono anche servizi pubblici tramite soggetti non esentabili o che esercitano attività commerciale.
Corte di Cassazione, ord. n.31037/2018
Pronuncia che considera i consorzi per aree di sviluppo industriale enti pubblici economici soggetti all'imposizione ICI/IMU quando i beni sono utilizzati anche per attività private o dati in godimento a terzi dietro corrispettivo.
Cass. n.12797/2016
Richiamata dalla parte resistente per sostenere l'assoggettabilità ad imposizione di analoghi consorzi; la Commissione conferma allineamento con questa linea di precedenti di legittimità.
Massime di principio
- L'esenzione IMU in favore di enti e consorzi prevista dall'art.7 D.Lgs.504/1992 va interpretata restrittivamente: richiede sia il requisito soggettivo (essere Stato, Regioni, Comuni o consorzi tra detti enti) sia il requisito oggettivo (destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali).
- La qualifica statutaria di 'ente pubblico economico' e la possibilità di partecipazione di soggetti non territoriali escludono, di regola, il requisito soggettivo per l'esenzione.
- La destinazione degli immobili è determinante: l'utilizzo, anche non prevalente, per attività di natura commerciale o il rilascio in uso a terzi dietro canone è incompatibile con l'esenzione.
- Le agevolazioni/esenzioni tributarie devono essere interpretate in modo rigoroso; il contribuente ha l'onere di provare la piena sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione.
- In caso di contestazione IMU verificare con attenzione: categoria catastale degli immobili effettivamente tassati, contenuto statutario (membri ammessi), natura effettiva dell'attività svolta e destinazione dei beni; elementi formali (leggi regionali, pareri agenzia Entrate) possono essere utili ma non sovrastano la valutazione della destinazione e della natura giuridica del soggetto alla luce della giurisprudenza di legittimità.
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