Cassazione Civile, Ordinanza n. 19237/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. Nei giudizi di merito era stato accertato un unico complesso aziendale tra due società del medesimo gruppo, con la conseguenza che la scelta dei lavoratori da porre in esubero avrebbe dovuto essere effettuata considerando l'intero complesso aziendale e non soltanto la società formalmente attivatrice della procedura. La Corte d'appello aveva quindi confermato l'illegittimità del licenziamento, la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento parametrato a 17 mensilità, con detrazione dell'aliunde perceptum per la successiva occupazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) violazione della disciplina speciale del licenziamento collettivo, assumendo che la platea dei licenziandi non potesse comprendere lavoratori di una società ritenuta estranea alla crisi che aveva riguardato l'altra; (2) violazione delle norme sulla subordinazione, sul controllo societario e sulla gestione del personale, sostenendo che la mera integrazione tra attività di controllante e controllata non bastasse a fondare una contitolarità del rapporto e che comunque gli esuberi dovessero essere valutati solo nel perimetro della società in crisi; (3) violazione di norme codicistiche e regolamentari del settore aeronautico, deducendo che, per la disciplina del trasporto aereo e per la separazione delle strutture aziendali, fosse impossibile configurare un uso promiscuo dei lavoratori tra le società e che il wet lease non implicasse unitarietà organizzativa; (4) violazione della disciplina sul calcolo dell'aliunde percipiendum, censurando la limitazione temporale operata dalla Corte territoriale ai soli dodici mesi successivi al licenziamento. Prima della decisione sul merito del ricorso, la società ha però notificato rinuncia al ricorso; il lavoratore ha preso atto della rinuncia senza accettarla, insistendo per le spese e per la distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso per cassazione. Ha precisato che la rinuncia, una volta portata a conoscenza della parte controinteressata, produce effetti estintivi anche senza accettazione. Ha inoltre posto le spese di lite a carico della società ricorrente rinunciante, rilevando che la controparte non aveva accettato la rinuncia ma aveva chiesto la liquidazione delle spese. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, perché la declaratoria di estinzione del giudizio non lo consente.
Norme richiamate
art. 1-bis L. 3 dicembre 2004, n. 291
come modificato dall'art. 2 d.l. n. 134 del 2008, conv. dalla legge n. 166 del 2008
richiamato dalla ricorrente come base della disciplina applicabile alla procedura di licenziamento collettivo e alla scelta dei lavoratori da licenziare
richiamato per contestare la ricostruzione della contitolarità del rapporto e l'inquadramento del lavoratore nella struttura aziendale
richiamati in relazione ai criteri di scelta nei licenziamenti collettivi
richiamato per il controllo societario tra le imprese coinvolte
richiamato in tema di direzione e coordinamento di società
richiamato per censurare l'accertamento del fatto operato dal giudice di merito
richiamati insieme alla normativa aeronautica come limiti alla configurabilità di un'unica struttura aziendale nel trasporto aereo
Regolamento europeo n. 859/2008
capo C, OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
invocato per sostenere la separazione operativa tra le imprese del settore aeronautico
Regolamento europeo n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
richiamato come disciplina del trasporto aereo rilevante per escludere l'unitarietà organizzativa
Regolamento europeo n. 965/2012
Allegato 3, Capo CC, Sezione 1, ORO.CC.125
richiamato per sostenere la necessaria autonomia delle strutture operative aeronautiche
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
richiamato in relazione alla detrazione dell'aliunde percipiendum e al limite temporale del periodo considerato
la rinuncia al ricorso, per produrre effetti processuali, deve essere portata a conoscenza della parte controinteressata mediante notificazione o comunicazione agli avvocati
la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo
richiamato per aderire ai precedenti di legittimità senza ripetere diffusamente le motivazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la sua applicazione è esclusa quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della controparte nelle forme previste, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della parte resistente.
- La rinuncia comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione, ma non elimina automaticamente il potere del giudice di regolare le spese.
- In caso di rinuncia non accettata, la liquidazione delle spese resta affidata alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al giudizio di impugnazione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure formulate nel ricorso, che restano assorbite.
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