Cassazione Civile, Ordinanza n. 20257/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (somministrato)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di gas naturale della durata di un anno, con decorrenza dal 1 ottobre 2015, intercorso tra le parti. La società somministrante ha lamentato che la controparte, nel corso del rapporto, avesse ritirato quantitativi di gas molto inferiori a quelli pattuiti, causando un danno quantificato in euro 2.182.000,00. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello ha riconosciuto l'inadempimento della società somministrata all'obbligo di acquistare in misura corrispondente al fabbisogno comunicato, ma ha comunque respinto l'appello perché la pretesa risarcitoria non era stata provata: mancava prova dell'effettivo preventivo acquisto del gas da parte della somministrante e mancava prova dell'effettiva rivendita del gas non ritirato sul mercato di bilanciamento. La ricorrente principale ha censurato tale impostazione deducendo: violazione delle norme su responsabilità contrattuale, danno e riparto dell'onere della prova; omesso esame della discesa del prezzo del gas nel periodo contrattuale; omesso esame delle risultanze della CTU sulla quantificazione del danno; erroneo diniego della liquidazione equitativa; contraddittorietà della motivazione; erronea statuizione sulle spese. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta l'interpretazione del contratto e dell'art. 1560 c.c. adottata dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che la corte d'appello aveva correttamente distinto tra accertamento dell'inadempimento e prova del danno risarcibile: la somministrante non aveva dimostrato di aver realmente acquistato tutto il gas da somministrare, né di averlo rivenduto sul mercato di bilanciamento, sicché il danno non era provato. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi, in ragione della c.d. doppia conforme. Il quinto motivo è stato ritenuto non fondato, mentre il sesto è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
nel contratto di somministrazione, in assenza di quantitativi minimi pattuiti, opera il limite del normale fabbisogno; la questione interpretativa non ha però superato il decisivo difetto di prova del danno
la censura non ha superato il rilievo che, nel giudizio risarcitorio per inadempimento, non basta allegare il mancato adempimento ma occorre provare il pregiudizio patrimoniale effettivo
il danno risarcibile richiede la dimostrazione del nesso tra inadempimento e perdita patrimoniale concretamente subita
la liquidazione equitativa non è consentita in difetto di una base probatoria sufficiente del danno; non può supplire alla totale carenza di prova documentale
richiamato dalla ricorrente per escludere un addebito a suo carico; la Corte non ha accolto tale impostazione perché ha deciso sul diverso piano della mancata prova del danno
chi agisce per il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della pretesa, incluso il danno subito
richiamato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ribadito che la ricostruzione del fatto e la scelta delle prove appartengono al giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge, ma le censure si risolvevano in una richiesta di riesame del merito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per la pretesa nullità per contraddittorietà della motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione logicamente coerente sul punto decisivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
inammissibile nel caso di doppia conforme, salvo onere di indicare la diversità delle rationes di fatto dei due gradi, onere non assolto
in presenza di doppia conforme di merito, preclude il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado
art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012
ha introdotto la disciplina dell'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. nelle ipotesi di doppia conforme, per i giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012
ha convertito il D.L. n. 83 del 2012, rendendo applicabile la regola della doppia conforme
la soccombenza, secondo il principio di causalità, giustifica la condanna alle spese anche quando la decisione dipenda da valutazioni processuali o officiose
richiamato in relazione alla regolazione delle spese, ma non è stato ravvisato un errore nella statuizione impugnata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, nei casi previsti, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento da inadempimento contrattuale non è sufficiente provare l'inadempimento della controparte: il creditore deve provare anche l'esistenza e l'entità del danno effettivamente subito.
- Il danno da mancato guadagno richiede una prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito con ragionevole probabilità se il contratto fosse stato adempiuto; non sono risarcibili perdite meramente ipotetiche.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che l'esistenza del danno sia dimostrata su base concreta; non può essere utilizzata per colmare una totale carenza probatoria.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito e delle prove.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle rationes di fatto delle due decisioni.
- Nel contratto di somministrazione, se non sono pattuiti quantitativi minimi, il fabbisogno rilevante va ricondotto al normale fabbisogno del somministrato; tuttavia l'eventuale inadempimento non esonera la parte che chiede il risarcimento dall'onere di provare il pregiudizio subito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →