Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17929/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente pubblico aveva convenuto in giudizio i comproprietari di un fondo chiedendo l'accertamento dell'illegittima occupazione di un'area antistante il proprio compendio, con rilascio del suolo e risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, condannando al rilascio e al risarcimento, poi quantificato in sentenza definitiva; in appello la decisione era stata parzialmente riformata quanto alla liquidazione del danno. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità del processo e delle sentenze per mancata notifica dell'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; 2) illegittimità dell'ordine di integrazione della domanda oltre la prima udienza; 3) violazione dell'art. 164, ultimo comma, c.p.c. per avere il tribunale rinnovato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e per non avere rimesso in termini anche i convenuti; 4) violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. per l'utilizzabilità di documenti già prodotti prima dell'ordine di integrazione; 5) omesso esame/violazione in tema di usucapione dell'area, che i ricorrenti assumevano usucapibile anche se appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico; 6) vizio motivazionale sulla quantificazione del danno, per avere la corte territoriale recepito la c.t.u. basata su un criterio ritenuto dai ricorrenti errato e fondato su una norma dichiarata incostituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché vertevano su questioni non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte in appello; ha ritenuto infondato il profilo del terzo motivo relativo alla possibilità per i convenuti di svolgere difese e domande riconvenzionali dopo l'integrazione della domanda, precisando però che, una volta fissata la nuova udienza, l'art. 164 c.p.c. comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 167 c.p.c., senza necessità di un formale provvedimento di rimessione in termini; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, non essendo stato dedotto un concreto pregiudizio difensivo derivante dall'uso dei documenti già prodotti; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la corte d'appello aveva trattato l'usucapione solo ad abundantiam, dopo averla ritenuta tardiva; ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo perché si risolveva in una censura sulla sufficienza della motivazione non più deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Sono state poste le spese di legittimità a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    In caso di integrazione della domanda, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione e si applica automaticamente l'art. 167 c.p.c.; la rinnovazione della citazione è prevista solo se il convenuto non si è costituito. Non è necessario un formale provvedimento di rimessione in termini per i convenuti.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla notificazione della memoria di integrazione della domanda al procuratore costituito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dall'art. 164 c.p.c.; consente al convenuto di svolgere le proprie difese rispetto alla domanda integrata e, in difetto di specifiche limitazioni, anche domande riconvenzionali.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    I termini istruttori possono essere nuovamente assegnati dopo l'integrazione della domanda; la loro utilizzazione è però inammissibile solo se concretamente pregiudizievole per la difesa avversaria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione; il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022

    Indicato come base del regime processuale applicabile ratione temporis.

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    Consente al giudice di assegnare un termine per integrare la domanda e fissare una nuova udienza.

  • art. 166 c.p.c.

    Il convenuto, una volta fissata la nuova udienza, può costituirsi nei termini ordinari senza bisogno di autorizzazione espressa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 9 L. n. 203 del 1982

    Citata come base del criterio metodologico della c.t.u., ma il suo utilizzo era contestato perché la norma era stata dichiarata incostituzionale.

Massime di principio

  • Quando si impugna per cassazione una violazione processuale, il ricorrente deve indicare specificamente che la questione era stata dedotta nei gradi di merito e quale concreto pregiudizio difensivo abbia subito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità o di interesse.
  • In caso di integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la fissazione di una nuova udienza comporta l'applicazione automatica delle norme sulle difese del convenuto; il convenuto può articolare le proprie difese rispetto alla domanda integrata e non occorre un formale provvedimento di rimessione in termini.
  • La ripetizione di attività istruttorie o documentali già compiute prima dell'integrazione della domanda non determina di per sé nullità o inammissibilità, se non sia dimostrato un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa della controparte.
  • Il motivo di ricorso che censuri solo l'insufficienza o la non condivisibilità della motivazione non è più ammissibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • È inammissibile l'impugnazione che pretenda un sindacato sul merito di argomentazioni svolte solo ad abundantiam, quando la decisione di merito è già sorretta da una statuizione assorbente di inammissibilità o tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.