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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27663/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di ottemperanza proposta da una contribuente per ottenere l'esecuzione di un giudicato tributario che le aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, in quanto residente in una delle province colpite dal sisma del dicembre 1990. Il giudice dell'ottemperanza aveva accolto il ricorso, rilevando l'inadempimento dell'Agenzia delle entrate e nominando un commissario ad acta, ma aveva escluso dal rimborso una parte relativa a redditi da lavoro autonomo. L'Agenzia ha impugnato la sentenza deducendo la violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato, per non avere il giudice considerato i limiti quantitativi al rimborso previsti dalla normativa sopravvenuta in sede di ottemperanza. La contribuente ha proposto ricorso incidentale denunciando, da un lato, la violazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 in relazione all'art. 198 TFUE e, dall'altro, la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e insufficiente, sostenendo che il giudice aveva indebitamente escluso dal rimborso la somma relativa all'attività professionale cessata senza valutare la documentazione prodotta, idonea a dimostrare il mancato superamento della soglia de minimis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale della contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Sul ricorso principale ha ritenuto che il giudice dell'ottemperanza dovesse verificare l'effettiva disponibilità dei fondi e applicare la disciplina speciale sui rimborsi; sul ricorso incidentale ha rilevato che la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare la prova documentale allegata dalla contribuente in ordine alla sussistenza dei presupposti per il regime de minimis. Non vi è decisione definitiva sul merito della quantificazione del rimborso, essendo necessario nuovo esame in sede di rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza avente ad oggetto rimborsi fiscali riconosciuti per benefici connessi a eventi calamitosi, il giudice deve applicare anche la disciplina sopravvenuta che regola stanziamenti, capienza dei fondi e modalità di pagamento, verificando la disponibilità delle risorse e attivando, se necessario, le procedure speciali di contabilità pubblica previste dalla legge.
  • In caso di incapienza dei fondi destinati ai rimborsi, il giudice dell'ottemperanza non può procedere a una falcidia del diritto patrimoniale già accertato in giudicato, ma deve disporre gli strumenti idonei a garantire l'integrale esecuzione della decisione, anche mediante nomina di un commissario ad acta e ricorso agli ordini di pagamento previsti dalla normativa speciale.
  • Il giudice non può escludere una parte del rimborso sulla base di affermazioni generiche: deve esaminare e valutare specificamente la documentazione prodotta dalla parte quando da essa dipenda la verifica dei presupposti applicativi di un regime agevolativo o limitativo, come quello de minimis.
  • La censura di violazione di legge in sede di ottemperanza è ammissibile quando non investa il merito della controversia ma la corretta applicazione della disciplina sopravvenuta all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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