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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13071 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento IVA relativo al 2001, sostenendo che fosse illegittimo perché presentata un’istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 della L. n. 289/2002. La CTP di Napoli aveva respinto il ricorso; la CTR della Campania aveva poi rigettato l’appello, dichiarando il ricorso originario tardivo. In Cassazione G. G. ha contestato anzitutto il calcolo del termine per impugnare: secondo la CTR decorreva dal 12 maggio 2006, data degli adempimenti di notifica ex art. 140 c.p.c.; il ricorrente sosteneva invece che dovesse decorrere dalla ricezione dell’avviso di deposito. Ha inoltre dedotto un giudicato esterno relativo a un’altra annualità, l’effetto preclusivo del condono e l’assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi IVA per l’operazione immobiliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato far decorrere il termine d’impugnazione dalla sola data di spedizione dell’avviso di deposito. Per la notifica ex art. 140 c.p.c., il termine decorre dal ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza; altrimenti, dal decorso di dieci giorni dalla sua spedizione. I motivi sul giudicato esterno, sul condono e sui presupposti IVA sono stati dichiarati assorbiti, poiché la CTR li aveva esaminati solo dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso e la relativa motivazione di merito era quindi ad abundantiam. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata a un’altra sezione della CTR della Campania per un nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    ai fini della tempestività dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata

    Per la notifica effettuata secondo l’art. 140 c.p.c., il termine per impugnare non decorre automaticamente dal giorno in cui viene spedita la raccomandata informativa: decorre dal suo ricevimento se avvenuto prima della compiuta giacenza, altrimenti trascorsi dieci giorni dalla spedizione.

  • Art. 2909 c.c.

    La disposizione è stata invocata dal contribuente per sostenere che una pronuncia definitiva relativa a un’altra annualità producesse giudicato esterno anche per l’anno 2001; la Cassazione non ha deciso la questione, dichiarando assorbito il motivo.

  • Art. 9, comma 10, lettera a), L. n. 289/2002

    Il contribuente ha invocato la norma sostenendo che l’istanza di definizione agevolata precludesse l’accertamento tributario. La Corte non ha stabilito se tale effetto si applicasse al caso, perché il motivo è stato assorbito.

  • Artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 633/1972

    Il contribuente ha dedotto che, in relazione all’investimento immobiliare, mancassero i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’IVA. La Cassazione non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola assorbita.

Massime di principio

  • Nelle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per verificare la tempestività dell’impugnazione occorre individuare la data di ricezione della raccomandata informativa oppure, se la ricezione non interviene prima, attendere il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione; non basta assumere come dies a quo la data degli altri adempimenti notificatori.
  • Se il giudice dichiara una domanda o un’impugnazione inammissibile e, nonostante ciò, aggiunge valutazioni sul merito, queste ultime non costituiscono una decisione autonoma sul merito. Una volta rimossa la pronuncia d’inammissibilità, la controversia può essere rinviata per un esame complessivo.
  • Quando la Cassazione accoglie una censura processuale che comporta il rinvio, le ulteriori censure relative al merito possono essere dichiarate assorbite; ciò non equivale a un loro rigetto né a una conferma definitiva della pretesa tributaria.

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