Cassazione Civile, Ordinanza n. 12533/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una docente, dipendente con contratti a tempo pieno dell’istituzione scolastica autonoma di Bolzano V-Gries, era stata nominata Presidente del Consiglio di amministrazione di una fondazione privata e aveva percepito un’indennità per tale incarico. La Provincia le aveva contestato di non avere chiesto la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, avviando procedimento disciplinare e irrogando la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni, oltre a richiedere la restituzione integrale delle somme percepite. La lavoratrice aveva impugnato sanzione e richiesta di recupero sostenendo: la tardività della contestazione; l’assenza di necessità di autorizzazione perché l’incarico sarebbe stato conferito dalla stessa amministrazione di appartenenza o, comunque, da soggetto ad essa coincidente; l’irrilevanza o l’illegittimità dell’incarico come extra-servizio; l’irrituale acquisizione di un verbale assembleare; la sproporzione della sanzione; la natura mobbizzante del provvedimento. In cassazione ha riproposto, con nove motivi, censure su interpretazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, individuazione dell’amministrazione di appartenenza, distinzione tra nomina e conferimento dell’incarico, decorrenza dei termini disciplinari ex art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, motivazione della sentenza e legittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che l’amministrazione di appartenenza della docente era l’istituzione scolastica autonoma, rappresentata dal dirigente scolastico, distinta dalla Provincia Autonoma di Bolzano; di conseguenza, la preventiva autorizzazione andava richiesta a tale amministrazione, non potendosi ritenere implicita nella nomina effettuata dalla fondazione. Ha inoltre ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, perché il termine decorre dalla conoscenza dei fatti da parte dell’ufficio disciplinare e non da una generica conoscenza della possibile incompatibilità; ha escluso vizi di motivazione e profili di illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Ha ribadito la legittimità della sanzione conservativa e dell’obbligo di riversamento delle somme percepite per incarichi svolti senza autorizzazione, precisando che la ripetizione va limitata alle somme effettivamente entrate nel patrimonio del dipendente, cioè al netto delle ritenute fiscali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
impone la preventiva autorizzazione per incarichi extra-istituzionali; l’amministrazione di appartenenza va individuata nella struttura scolastica autonoma presso cui il docente presta servizio, e la violazione legittima sia la sanzione disciplinare sia il recupero dei compensi percepiti
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza dei fatti da parte dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; la mera conoscenza astratta di una causa di incompatibilità non basta a far decorrere il termine
art. 98 Cost.
fondamento costituzionale del principio di esclusività del pubblico impiego, richiamato per giustificare il regime autorizzatorio e la disciplina sanzionatoria
art. 97 Cost.
richiamato per giustificare il regime autorizzatorio in funzione di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
art. 3 Cost.
ritenuto non violato dalla disciplina, perché la norma tratta in modo uguale situazioni uguali, avendo riguardo alla medesima omissione dell’autorizzazione
art. 36 Cost.
escluso il contrasto, in quanto il recupero dei compensi illegittimamente percepiti è coerente con la disciplina dell’impiego pubblico
art. 1 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434
delinea il quadro di delega alla Provincia Autonoma di Bolzano in materia di stato giuridico ed economico del personale scolastico, senza mutare la titolarità dell’istituzione scolastica quale amministrazione di appartenenza
richiamato nel quadro normativo relativo al personale scolastico della Provincia di Bolzano
L.P. Provincia Autonoma di Bolzano n. 12 del 2000
riconosce personalità giuridica e autonomia alle istituzioni scolastiche; il dirigente scolastico ne ha la rappresentanza legale ed è il superiore del personale assegnato
invocato nei motivi, ma ritenuto irrilevante alla luce della corretta individuazione normativa dell’amministrazione di appartenenza
richiamato per contestare la nozione di subordinazione, ma senza esito favorevole per la ricorrente
invocato per l’interpretazione dell’art. 53, comma 7, senza che la censura sia stata accolta
richiamato per dedotto vizio di motivazione, escluso dalla Corte
richiamato per dedotto vizio motivazionale, escluso dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, ai fini dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione di appartenenza del dipendente va individuata nella struttura che gestisce il rapporto di lavoro e che è titolare del potere autorizzatorio, non necessariamente nell’ente che materialmente paga la retribuzione.
- La preventiva autorizzazione per incarichi extra-istituzionali non può considerarsi implicita nella mera nomina dell’interessato da parte di un soggetto terzo diverso dall’amministrazione di appartenenza.
- La violazione dell’obbligo di preventiva autorizzazione legittima la sanzione disciplinare e il recupero delle somme percepite, fermo che la ripetizione deve riguardare soltanto gli importi effettivamente entrati nel patrimonio del dipendente, quindi al netto delle ritenute fiscali.
- In materia disciplinare nel pubblico impiego, il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza effettiva dei fatti da parte dell’ufficio competente, non dalla generica conoscenza di una possibile incompatibilità.
- L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 è coerente con i principi di esclusività, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, e la relativa disciplina sanzionatoria rientra nella discrezionalità legislativa ove non irragionevole.
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