Cassazione Civile, Ordinanza n. 27764/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria riferito a cinquanta cartelle di pagamento e due avvisi di addebito per tributi erariali non versati. La CTP aveva accolto il ricorso limitatamente ai crediti tributari per difetto di motivazione dell’atto, ritenendo inadeguata l’indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per il solo fatto che l’ente si era avvalso di un avvocato del libero foro. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’ente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, dell’art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 e dell’art. 4-novies d.l. 34/2019, deducendo l’erroneità della statuizione di inammissibilità dell’appello per il patrocinio affidato a un professionista esterno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, per la rappresentanza e difesa in giudizio, dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti, oppure, negli altri casi consentiti, di avvocati del libero foro; quando la scelta del patrocinio dipende dalla riconduzione della controversia alle ipotesi previste dalla convenzione o dall’indisponibilità dell’Avvocatura, la costituzione tramite l’uno o l’altro difensore presuppone implicitamente la sussistenza del relativo presupposto legale, senza necessità di specifica allegazione o prova. Ha inoltre valorizzato il Protocollo d’intesa del 5 luglio 2017, che per il contenzioso relativo all’attività di riscossione e per le liti innanzi alle Commissioni tributarie consente all’ente di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nell’elenco. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario; non può essere applicato in modo da rendere inammissibile l’appello dell’ente per il solo ricorso a un avvocato del libero foro nei casi consentiti
richiamato nel complesso delle norme sulla difesa tecnica nel processo tributario
richiamato nel quadro normativo relativo al patrocinio dell’ente della riscossione
art. 1, comma 8, d.l. 193/2016
richiamato quale base normativa dell’assetto organizzativo e difensivo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
richiamato come norma di coordinamento sul regime della rappresentanza e difesa dell’ente
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la censura è stata prospettata come nullità della sentenza per violazione di legge processuale
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato nel principio delle Sezioni Unite come disposizione che consente, in casi speciali e con apposita motivata delibera, il ricorso a professionisti esterni nei limiti previsti
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17
richiamati dal principio delle Sezioni Unite come norme da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro
art. 1, comma 5, d.l. 193/2016
richiamato quale fonte dei criteri generali per la scelta del patrocinio esterno
Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017
consente all’ente di stare in giudizio, nel contenzioso afferente l’attività di riscossione e nelle liti innanzi alle Commissioni tributarie, avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco
Massime di principio
- L’inammissibilità dell’impugnazione non può essere dichiarata per il solo fatto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si sia avvalsa di un avvocato del libero foro, quando l’ordinamento e la convenzione applicabile consentano tale forma di patrocinio.
- Quando la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avviene tramite Avvocatura dello Stato o tramite avvocato esterno nei casi consentiti, la sussistenza del relativo presupposto legale si presume implicitamente dalla costituzione in giudizio e non richiede specifica allegazione o prova nel giudizio di legittimità.
- Nel contenzioso tributario afferente l’attività di riscossione, il Protocollo d’intesa con l’Avvocatura può legittimare il patrocinio diretto tramite avvocati del libero foro iscritti nell’elenco dell’ente, anche innanzi alle Commissioni tributarie.
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