Cassazione Civile, Ordinanza n. 07974/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da alcuni avvisi di accertamento notificati dal Comune per il pagamento di un'indennità e della correlata sanzione amministrativa in relazione all'installazione, su suolo comunale, di impianti pubblicitari in mancanza di atto concessorio. La società aveva sostenuto, già in opposizione, la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, la prescrizione dell'indennità, l'erroneità delle somme richieste, l'insussistenza del potere dell'ente di emetterli, l'intervenuta autorizzazione e la sottoposizione a procedura di riordino degli impianti, oltre a contestare la legittimità del regolamento comunale e delle delibere applicate. In appello la decisione è stata riformata solo quanto alla decorrenza delle indennità e sanzioni, limitandole al periodo successivo ai singoli verbali di accertamento. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'onere della prova, per avere la Corte territoriale ritenuto provata la notifica dei verbali e per non avere considerato l'inefficacia di verbali non confermati in sede amministrativa; 2) violazione della disciplina regolamentare comunale, per avere negato che l'esenzione dal canone per impianti di piccole dimensioni valesse anche per indennità e sanzioni; 3) violazione di ulteriori delibere comunali, per avere escluso la riduzione del 30% del canone in assenza della domanda di riordino, nonostante la ricorrente asserisse di averla presentata; 4) violazione dell'art. 62 d.lgs. 446/1997 e difetto di motivazione, per l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 200%; 5) violazione del giudicato esterno, in relazione a precedenti decisioni tra le stesse parti che avrebbero riconosciuto l'esenzione per occupazioni inferiori a 0,50 mq e l'illegittimità della sanzione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, per difetto di autosufficienza, per genericità, per mancata riproduzione degli atti e delle delibere rilevanti, per tentativo di riesame del merito e, quanto al quarto motivo, perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'art. 62, comma 2, lett. e), d.lgs. 446/1997. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata, con onere contributivo aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi: i primi tre e il quinto per difetto di autosufficienza e, in parte, per richiesta di riesame del merito; il quarto perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla previsione regolamentare e sull'art. 62, comma 2, lett. e), d.lgs. 446/1997. La sentenza di appello è rimasta ferma, con la sola conferma della limitazione temporale già riconosciuta dalla Corte territoriale alle indennità e alle sanzioni a partire dai singoli verbali di accertamento. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'ente intimato.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di valutazione della prova; la Corte ne dichiara l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Richiamato nei motivi quarto e primo come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte non entra nel merito delle doglianze perché i motivi sono inammissibili o non colgono la ratio decidendi.
Invocato per sostenere un erroneo riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura non è autosufficiente e, quindi, non esaminabile nel merito.
memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Richiamato per la produzione documentale effettuata dalla parte resistente nei precedenti gradi; la Corte valorizza il riferimento della sentenza impugnata alla documentazione prodotta, rilevando la carenza di specificità del ricorso.
Norma ritenuta dalla Corte territoriale fondamento del potere regolamentare del Comune in materia di uso degli impianti pubblicitari, indennità e sanzioni; la Corte di cassazione rileva che il quarto motivo non si confronta con la specifica previsione applicata, cioè il comma 2, lett. e).
art. 62, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 446/1997
sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore al doppio della stessa tariffa
È la base normativa indicata dalla sentenza impugnata per giustificare la sanzione pecuniaria applicata; la censura di legittimità è inammissibile perché attacca un diverso comma della disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Richiamata dalla ricorrente nel quinto motivo per contestare la sanzione; la Corte non esamina nel merito la censura per inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non è autosufficiente, ossia se non riproduce o indica con precisione gli atti, i documenti o le clausole rilevanti su cui si fonda la doglianza.
- La deduzione di violazioni di legge o di vizi motivazionali deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una norma diversa o un argomento secondario, il motivo è inammissibile.
- La parte che invochi un giudicato esterno deve riprodurre integralmente le decisioni asseritamente passate in giudicato e dimostrarne con precisione l'identità soggettiva e oggettiva rispetto alla lite in esame.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del merito sotto forma di censura per violazione di legge quando la doglianza mira, in realtà, a una diversa ricostruzione dei fatti.
- La disciplina regolamentare comunale applicabile a impianti pubblicitari abusivi può prevedere indennità e sanzioni parametrate alla tariffa, purché la censura di legittimità si misuri con la specifica fonte normativa effettivamente applicata dal giudice di merito.
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