Cassazione Civile, Ordinanza n. 18406/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due comunicazioni di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento sottese, deducendo l’omessa notifica di tutti gli atti impositivi e la conseguente prescrizione dei relativi crediti. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, invece, aveva accolto parzialmente l’appello della società, limitatamente a ventisei cartelle, ritenendo per alcune la prescrizione decennale dopo notifica, per altre la prescrizione quinquennale e per altre ancora l’inesistenza della notifica via PEC perché eseguita in formato non consentito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del ricorso introduttivo; mancanza di eccezione sulla notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria; preclusione dell’esame degli atti presupposti per asserita inammissibilità originaria; motivazione apparente sul preavviso di iscrizione ipotecaria; violazione di correttezza e buona fede per aver fondato la decisione su vizi incompatibili con l’omessa notifica; ultrapetizione sulla nullità della notifica di nove cartelle via PEC in formato non pdf; errata applicazione della prescrizione decennale anziché di quella ordinaria/quinquennale; illegittimità della nullità della notificazione via PEC perché in formato pdf e non .p7m.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione fosse stata svolta da un avvocato del libero foro senza che risultassero agli atti la necessaria base organizzativa generale e la specifica e motivata delibera dell’ente previste per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei casi richiesti dalla normativa richiamata. In mancanza di tali presupposti, la procura speciale era nulla e la costituzione in giudizio inammissibile, con rilievo anche d’ufficio da parte del giudice.
Norme richiamate
È richiamato per i motivi di ricorso relativi a omessa pronuncia e ultrapetizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
È richiamato come norma sulla impugnabilità degli atti del processo tributario e dei relativi presupposti.
È richiamato con riguardo ai termini e ai presupposti di impugnazione nel processo tributario.
È richiamato nel motivo relativo alla rappresentanza/assistenza nel processo tributario.
È richiamato in tema di interruzione della prescrizione.
È richiamato per sostenere l’applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale.
artt. 17, 18, 19, 20 d.lgs. n. 46/1999
Sono richiamati in relazione alla disciplina della riscossione e alla prescrizione delle cartelle.
artt. 19, 49, 77, 86 d.P.R. n. 602/1973
Sono richiamati come norme sulla riscossione, sulle cartelle e sull’iscrizione ipotecaria.
È richiamato in relazione alla notificazione delle cartelle a mezzo PEC e alla validità del formato dell’atto notificato.
È richiamato per sostenere l’incompatibilità tra le deduzioni della controparte e il principio di lealtà e probità processuale.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del giusto processo e della decisione motivata.
art. 43 r.d. n. 1611/1933
È la norma centrale sulla difesa dell’ente pubblico e sulla possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro previa apposita delibera nei casi previsti.
art. 4 d.lgs. n. 50/2016
È richiamato nel definire i requisiti dell’affidamento dell’incarico a professionisti esterni.
art. 17 d.lgs. n. 50/2016
È richiamato insieme all’art. 4 del medesimo decreto per i criteri di conferimento dell’incarico difensivo.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
È richiamato quale base del nuovo assetto organizzativo della rappresentanza processuale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Massime di principio
- L’ente di riscossione, quando si costituisce in giudizio, deve rispettare il regime legale della propria rappresentanza processuale: il ricorso ad avvocati del libero foro è possibile solo nei casi consentiti e previa dimostrazione delle fonti organizzative e della specifica delibera che giustificano la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
- In difetto della necessaria delibera o delle fonti legittimanti il conferimento dell’incarico a un difensore esterno, la procura alle liti è nulla e la costituzione in giudizio è inammissibile; il vizio è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto da soggetto privo di valida rappresentanza processuale, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito o di rito prospettati.
- La notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti e le questioni di ultrapetizione o omessa pronuncia restano assorbite se il ricorso introduttivo in cassazione è inammissibile per un vizio originario di rappresentanza e difesa.
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