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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18406/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due comunicazioni di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento sottese, deducendo l’omessa notifica di tutti gli atti impositivi e la conseguente prescrizione dei relativi crediti. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, invece, aveva accolto parzialmente l’appello della società, limitatamente a ventisei cartelle, ritenendo per alcune la prescrizione decennale dopo notifica, per altre la prescrizione quinquennale e per altre ancora l’inesistenza della notifica via PEC perché eseguita in formato non consentito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del ricorso introduttivo; mancanza di eccezione sulla notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria; preclusione dell’esame degli atti presupposti per asserita inammissibilità originaria; motivazione apparente sul preavviso di iscrizione ipotecaria; violazione di correttezza e buona fede per aver fondato la decisione su vizi incompatibili con l’omessa notifica; ultrapetizione sulla nullità della notifica di nove cartelle via PEC in formato non pdf; errata applicazione della prescrizione decennale anziché di quella ordinaria/quinquennale; illegittimità della nullità della notificazione via PEC perché in formato pdf e non .p7m.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione fosse stata svolta da un avvocato del libero foro senza che risultassero agli atti la necessaria base organizzativa generale e la specifica e motivata delibera dell’ente previste per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei casi richiesti dalla normativa richiamata. In mancanza di tali presupposti, la procura speciale era nulla e la costituzione in giudizio inammissibile, con rilievo anche d’ufficio da parte del giudice.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per i motivi di ricorso relativi a omessa pronuncia e ultrapetizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come norma sulla impugnabilità degli atti del processo tributario e dei relativi presupposti.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato con riguardo ai termini e ai presupposti di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel motivo relativo alla rappresentanza/assistenza nel processo tributario.

  • art. 2943 c.c.

    È richiamato in tema di interruzione della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato per sostenere l’applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale.

  • artt. 17, 18, 19, 20 d.lgs. n. 46/1999

    Sono richiamati in relazione alla disciplina della riscossione e alla prescrizione delle cartelle.

  • artt. 19, 49, 77, 86 d.P.R. n. 602/1973

    Sono richiamati come norme sulla riscossione, sulle cartelle e sull’iscrizione ipotecaria.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato in relazione alla notificazione delle cartelle a mezzo PEC e alla validità del formato dell’atto notificato.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato per sostenere l’incompatibilità tra le deduzioni della controparte e il principio di lealtà e probità processuale.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro del giusto processo e della decisione motivata.

  • art. 43 r.d. n. 1611/1933

    È la norma centrale sulla difesa dell’ente pubblico e sulla possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro previa apposita delibera nei casi previsti.

  • art. 4 d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato nel definire i requisiti dell’affidamento dell’incarico a professionisti esterni.

  • art. 17 d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato insieme all’art. 4 del medesimo decreto per i criteri di conferimento dell’incarico difensivo.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016

    È richiamato quale base del nuovo assetto organizzativo della rappresentanza processuale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Massime di principio

  • L’ente di riscossione, quando si costituisce in giudizio, deve rispettare il regime legale della propria rappresentanza processuale: il ricorso ad avvocati del libero foro è possibile solo nei casi consentiti e previa dimostrazione delle fonti organizzative e della specifica delibera che giustificano la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
  • In difetto della necessaria delibera o delle fonti legittimanti il conferimento dell’incarico a un difensore esterno, la procura alle liti è nulla e la costituzione in giudizio è inammissibile; il vizio è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto da soggetto privo di valida rappresentanza processuale, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito o di rito prospettati.
  • La notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti e le questioni di ultrapetizione o omessa pronuncia restano assorbite se il ricorso introduttivo in cassazione è inammissibile per un vizio originario di rappresentanza e difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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