Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13638/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione emesso dall'agente della riscossione per il mancato pagamento di una cartella di pagamento presupposta, della quale il contribuente assumeva di non aver mai ricevuto notifica. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava il rigetto dell'appello dell'agente della riscossione, ritenendo non dimostrata la notificazione della cartella, perché la documentazione prodotta in appello era in copia fotostatica priva di attestazione di conformità. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2719 c.c., sostenendo che la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento avrebbe avuto efficacia probatoria perché non specificamente disconosciuta; (2) violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 53 e 58, per avere la CTR trascurato che nel processo tributario è ammesso il deposito di documenti in copia; (3) violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente escluso la prova della notifica della cartella, nonostante la documentazione prodotta indicasse la spedizione a mezzo posta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva negato rilievo probatorio alla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento solo perché priva di autentica, senza verificare se la controparte avesse specificamente disconosciuto la conformità all'originale. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso per cassazione

  • art. 2719 c.c.

    le copie fotografiche di scritture private hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta

    la copia fotostatica di una scrittura privata o di un documento fa piena efficacia probatoria anche se non autenticata, quando la parte contro cui è prodotta non ne abbia espressamente e specificamente disconosciuto la conformità all'originale

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, comma 4, 53, comma 2, e 58, comma 2

    sono richiamati a sostegno della possibilità di produrre documenti in copia nel processo tributario, ma il relativo motivo resta assorbito

  • art. 26, commi 1 e 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    è invocato per sostenere la prova della notifica della cartella di pagamento a mezzo posta, ma la censura non viene esaminata per assorbimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    rimette al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Le copie fotostatiche di scritture private conservano efficacia probatoria pari all'originale quando la controparte non ne abbia espressamente disconosciuto la conformità; il giudice non può escluderne il valore probatorio solo perché la copia sia priva di autentica.
  • Il disconoscimento della copia documentale deve essere specifico, chiaro e univoco: deve individuare il documento contestato e gli elementi di difformità rispetto all'originale; non bastano clausole di stile o contestazioni generiche.
  • Nel processo tributario, la valutazione della prova documentale deve avvenire tenendo conto sia delle regole speciali sul deposito di documenti in copia sia della disciplina generale dell'art. 2719 c.c.; la mera produzione di copia non autenticata non è di per sé sufficiente a escludere la prova del fatto documentato.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione sul difetto di prova documentale senza verificare la sussistenza e la specificità del disconoscimento, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.