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Sentenza

Sentenza del 12/11/2021 n. 34055 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2008 con il quale l'Ufficio, sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza e della ricostruzione induttiva del reddito societario, aveva attribuito al ricorrente, pro rata del periodo in cui è stato socio, una quota di utili extracontabili della Fxxxx s.r.l. Il contribuente deduceva, tra l'altro, che il bilancio usato come riferimento fosse falso (richiamando sentenza penale che aveva accertato la falsità di un bilancio precedente) e che, quindi, mancassero gli indizi necessari per la presunzione di distribuzione degli utili; censurava inoltre la motivazione della CTR e la presunta violazione di normative probatorie e tributarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accertamento societario era stato operato con metodo induttivo 'puro' sulla base del p.v.c. e della mancata presentazione della dichiarazione, utilizzando il bilancio come mero elemento di partenza per gli elementi positivi e calcolando forfettariamente gli elementi negativi (anche con riferimento agli studi di settore). Ne è conseguito che la presunta falsità del bilancio depositato dai soci subentranti non era decisiva per l'accertamento tributario effettuato con metodo induttivo; inoltre, essendo la società a ristretta base azionaria, la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci è legittima, salvo prova contraria che il contribuente non ha fornito. Il ricorso è stato anche dichiarato inammissibile in più punti per carenza di autosufficienza e per confusione delle censure.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 38

    Regola la possibilità per l'Amministrazione di fondarsi su presunzioni nella rettifica dei redditi; la Corte ha evidenziato che in presenza di omessa dichiarazione si possono utilizzare presunzioni semplici o elementi induttivi.

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 39

    Prevede il potere di rettifica e le modalità di accertamento; è stato richiamato in relazione alla estensione dell'accertamento societario ai soci nelle società a ristretta base azionaria.

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 41 e art. 41-bis

    Disposizioni sull'accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione e sugli strumenti dell'Ufficio; contestazione agli effetti IRPEF della quota di utili imputata per trasparenza è stata fatta in base a tali norme.

  • Codice Civile art. 2468

    Riferito alla responsabilità e rapporti tra soci e società; utilizzato nel motivo che sosteneva l'erronea ripartizione degli utili tra soci dell'epoca del deposito e soci dell'epoca di realizzo, ma la Corte ha confermato la presunzione di distribuzione agli uscenti in presenza di utili extracontabili.

  • Codice Civile art. 2697

    Principio generale sull'onere della prova; applicato per valutare che l'onere di provare l'assenza di distribuzione o l'esistenza di accantonamenti ricade sul contribuente.

  • Codice Civile art. 2727

    Regola la valutazione delle prove e dei mezzi di prova; richiamato nelle censure sulla qualità delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione.

  • Codice Civile art. 2729

    Definisce i requisiti della presunzione grave, precisa e concordante; la Corte ha distinto tra presunzioni 'semplici' o 'supersemplici' ammesse nel caso di omessa dichiarazione e le presunzioni qualificanti ex art. 2729.

  • Codice Civile art. 2722

    Riferito alle dichiarazioni unilaterali e al loro valore probatorio; citato nei motivi ma without effetto decisivo nella decisione.

  • Codice di Procedura Civile art. 116

    Principio dell'acquisizione della prova e valutazione delle prove; richiamato nelle censure riguardanti la falsa applicazione delle regole probatorie.

  • Codice di Procedura Civile art. 360

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; citata rispetto ai vizi dedotti (violazione di legge e motivazione), la Corte ha rilevato inammissibilità o infondatezza di più censure.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale versamento di un ulteriore importo ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Se l'Ufficio ricostruisce il reddito societario con metodo induttivo puro (per es. in caso di omessa dichiarazione e mancanza di documentazione), la veridicità formale del bilancio preso come 'partenza' può risultare non decisiva: l'Amministrazione può determinare l'imponibile anche sulla base di elementi meramente indiziari e calcoli forfettari.
  • Nelle società a ristretta base azionaria opera la presunzione di attribuzione 'pro quota' agli azionisti degli utili extracontabili, e grava sul contribuente l'onere di provare che quei maggiori utili siano stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti.
  • Una sentenza penale che accerti falsità di un bilancio non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario se quest'ultimo è stato fondato su distinto procedimento induttivo che non si basa sulla veridicità del bilancio stesso.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Amministrazione può legittimamente avvalersi di presunzioni semplici o 'supersemplici' e di qualsiasi elemento probatorio per determinare il reddito; il contribuente può fornire elementi contrari per disinnescare la presunzione.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve allegare o riportare gli atti fondamentali (es. avviso di accertamento, p.v.c.) necessari per consentire alla Corte di cognire compiutamente la controversia; la mancata osservanza può rendere il ricorso inammissibile.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili si presume avvenuta nel periodo d'imposta in cui gli utili si sono conseguiti e, se il socio ha detenuto la quota solo per parte dell'anno, l'attribuzione può essere ripartita proporzionalmente al periodo di permanenza, salvo prova contraria.

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