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Sentenza

Sentenza del 12/11/2021 n. 1309 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa aveva annullato le notifiche di numerose cartelle esattoriali e dei ruoli conseguenti ritenendo giuridicamente inesistente la notifica effettuata da un operatore postale privato (Società N.). L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo la validità delle notifiche e la legittimità dell'uso di corrieri privati per gli atti tributari, nonché la regolarità della documentazione probatoria prodotta (distinte di postalizzazione, copie delle cartelle e degli atti successivi). La controversia verte quindi sulla legittimità delle notifiche eseguite da operatori postali privati per le cartelle esattoriali e sull'idoneità probatoria dei documenti prodotti dalle parti.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il giudice d'appello ha ritenuto infondata la scelta del primo grado di qualificare come "inesistente" la notifica operata da corriere privato, richiamando il quadro normativo di liberalizzazione del servizio postale (D.lgs. 58/2011 e successivi interventi normativi) e la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 299/2020 e altre pronunce) che ha distinto gli atti giudiziari, eventualmente riservati a Poste Italiane, dagli atti amministrativi/tributari come le cartelle di pagamento. Ne consegue l'accertamento della regolare notifica delle cartelle e degli atti successivi; di conseguenza il ricorso proposto con l'estratto di ruolo è stato dichiarato inammissibile come mezzo recuperatorio perché le cartelle erano state regolarmente notificate e non impugnate nei termini. La Commissione ha inoltre disposto la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiamato relativamente agli obblighi di invio della lettera informativa; la decisione segnala contestazioni sull'onere probatorio dell'Agenzia in relazione alla prova dell'invio, ma non ne ha escluso l'efficacia probatoria a fronte di documentazione idonea.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 62

    Richiamato per le medesime finalità e raccordato con l'art. 60 del DPR 600/73; la Corte valuta la validità delle notifiche a fronte della documentazione prodotta.

  • D.Lgs. 15 novembre 1999, n. 261, art. 4

    Citato dal primo giudice per sostenere una presunta riserva in favore di Poste Italiane; la Corte d'appello discute e supera tale lettura alla luce della liberalizzazione del servizio postale.

  • D.Lgs. 15 novembre 1999, n. 261, art. 5

    Richiamato nella critica delle notifiche tramite privato in assenza di licenza; la Corte ritiene che la liberalizzazione attuata da D.lgs. 58/2011 limiti la portata della riserva.

  • D.Lgs. 15 gennaio 2011, n. 58 (attuazione direttiva 2008/6/CE)

    Norma centrale: ha liberalizzato il servizio postale riducendo il monopolio di Poste Italiane e consentendo agli operatori postali privati di eseguire notifiche, fatto che giustifica la validità delle notifiche eseguite da corrieri privati per atti tributari.

  • L. 11 febbraio 2017, n. 14 (e altre norme di riforma/novità 2017 citate nel testo)

    Riforme legislative successive richiamate nella giurisprudenza; la Corte segnala che alcune questioni ulteriori sono state oggetto di rilievo da parte di diverse sezioni della giustizia, ma conferma la distinzione tra atti giudiziari riservati e atti amministrativi/tributari.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228 / Legge di Stabilità 2013 - art. 1 comma 623 (richiamata come L.147/2013 nel testo)

    Citata relativamente alla sospensione della riscossione nel periodo 1/1/2014 - 15/6/2014, con effetti sulla decorrenza dei termini di prescrizione; la Corte ricorda che, essendo le notifiche intervenute, i termini non sono prescritti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e art. 22

    Art. 21 richiamato in tema di opposizione alla cartella (termine per impugnare); art. 22 richiamato in relazione alla produzione documentale e all'efficacia probatoria delle copie fotostatiche, con onere della parte che le contesta.

  • Codice Civile, art. 2712

    Richiamato per l'onere di contestare la conformità della copia al documento originale; la Corte ricorda che il disconoscimento deve essere chiaro e specifico.

  • Codice Civile, art. 2719

    Citato come riferimento per l'apprezzamento probatorio delle copie e per la possibilità del giudice di valutare anche elementi presuntivi sulla conformità all'originale.

  • L. 23 novembre 1981, n. 890 e L. 24 novembre 1981, n. 685 (richiami sulle riserve normative a Poste Italiane e sanzioni codice della strada)

    Richiamate nel dibattito per indicare le fattispecie in cui la normativa nazionale aveva storicamente riserve a favore di Poste Italiane (attività giudiziarie e violazioni al Codice della Strada), ma la Corte sottolinea che le cartelle esattoriali non rientrano in tali fattispecie.

Massime di principio

  • Dopo la liberalizzazione del servizio postale (D.lgs. 58/2011) le notifiche di atti tributari eseguite da operatori postali privati possono essere considerate valide, salvo che una specifica norma nazionale riservi espressamente la notifica a Poste Italiane per quella particolare tipologia di atto (tipicamente atti giudiziari o violazioni del CdS).
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile come strumento 'recuperatorio' solo quando la notifica della cartella presente nell'estratto sia invalida e abbia determinato la mancata conoscenza del debito; se la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini, l'azione contro l'estratto di ruolo è inammissibile.
  • La mera produzione di 'distinte di postalizzazione' o di copie fotostatiche non è automaticamente inidonea; tuttavia la parte che le contesta deve specificare in modo chiaro e circostanziato le ragioni del disconoscimento (quale documento, in cosa differisce dall'originale). In mancanza di contestazioni specifiche il giudice può comunque valutare la documentazione e ammetterla come prova anche mediante presunzioni.
  • Quando si contesta la validità di una notifica effettuata da un operatore privato, occorre valutare sia il quadro normativo nazionale (eventuali riserve) sia l'evoluzione normativa europea e le direttive recepite: non tutte le preesistenti riserve a favore del gestore postale storico si mantengono dopo la liberalizzazione.
  • In contenziosi tributari è fondamentale, per chi intende far valere la nullità della notifica, produrre elementi di fatto circostanziati (es. copia dell'atto originale, prova di inesistenza di invio/recapito, disconoscimento specifico) perché l'onere della prova grava sulla parte che afferma l'invalidità.
  • Va sempre verificato l'eventuale effetto interruttivo/sospensivo dei termini di prescrizione e della riscossione (es. sospensione legge di stabilità), poiché la validità delle notifiche incide direttamente sulla decorrenza dei termini per l'azione e sulla prescrizione dei crediti tributari.

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