Sentenza del 12/11/2021 n. 1313 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato i redditi della società "E. F. R. di R. E. e C. S.n.c." per il 2004 e, ai sensi dell'art. 5 TUIR, aveva imputato al socio R. G. la sua quota di partecipazione, aumentando il reddito di partecipazione da €125.709 a €609.881. L'atto originario fu annullato in autotutela per errori materiali e poi riemesso; il contribuente ha impugnato l'avviso denunciando: mancata sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (art. 43 DPR 600/73), nullità per carenza di motivazione per motivazione "per relationem" a un p.v.c. non notificato, contestazione nel merito del pvc (rideterminazione prezzi), dedotta perdita della qualità di socio di fatto nel 2004 per accordi privati tra soci, e che non avrebbe percepito gli utili per cui non dovevano applicarsi sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima la motivazione "per relationem" richiamata nell'avviso di accertamento (in base a consolidata giurisprudenza di legittimità e all'art. 2261 c.c. sul diritto del socio di consultare la documentazione sociale). Ha altresì valutato che la sentenza che ha dichiarato legittimo l'accertamento nei confronti della società è divenuta definitiva (res iudicata), rendendo intangibili i dati finanziari. Ne è conseguita la reiezione dei motivi del ricorrente e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali (complessivi €800,00).
Norme richiamate
DPR n. 600/1973, art. 43, comma 3
Richiamata dal contribuente per contestare la re-emissione dell'atto; l'Ufficio ha però spiegato che l'annullamento e la riedizione sono avvenuti per correzione di errori materiali e non per integrazione fondata su nuovi elementi.
DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 5
Base normativa per imputare ai soci il reddito prodotto in forma associata: la rettifica del reddito della società si riverbera automaticamente sui redditi dei soci in proporzione alle quote.
DPR n. 600/1973, art. 40
Riferita nella giurisprudenza per la unitarietà dell'accertamento società-soci; non impone la notifica dell'avviso alla società ai singoli soci perché il reddito è imputato automaticamente.
Codice Civile, art. 2261
Stabilisce il diritto del socio a consultare la documentazione sociale; la CTR afferma che ciò garantisce al socio la concreta possibilità di conoscere l'accertamento notificato alla società anche quando non ne sia stata effettuata specifica notifica.
Cass. Sez. 5, n. 20157/2021
Conferma che il rinvio 'per relationem' all'accertamento notificato alla società soddisfa l'obbligo di motivazione e di conoscibilità per il socio, perché questi può consultare la documentazione societaria.
Cass. Sez. 5, n. 20707/2007
Affermata la non necessità di notificare l'avviso alla società anche ai singoli soci ai fini dell'imputazione automatica del reddito di partecipazione ex art. 5; la notifica diretta ai soci non è requisito di validità dell'accertamento del reddito di partecipazione.
Cass., sent. n. 8407/2002
Giurisprudenza di supporto citata in tema di possibilità per il socio di consultare la documentazione societaria e quindi prendere visione dell'accertamento a carico della società.
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di accertamento che richiama per relationem l'accertamento notificato alla società è in genere valida: il socio deve usare l'ordinaria diligenza per prendere visione della documentazione societaria e dell'avviso presupposto.
- L'accertamento nei confronti della società, una volta divenuto definitivo (res iudicata), rende intangibili i dati finanziari utilizzati e rafforza la legittimità delle imputazioni ai soci ex art. 5 TUIR.
- Accordi interni tra soci (intese private che trasferiscono di fatto utili o obblighi) non modificano automaticamente la qualificazione fiscale se non sono formalizzati con atti che anticipino la perdita di qualità di socio prima del periodo d'imposta e risultino opponibili fiscalmente.
- La riedizione di un atto annullato per errori materiali è ammissibile se il nuovo atto corregge il vizio materiale e non introduce una nuova integrazione basata su elementi sopravvenuti; tuttavia il contribuente può eccepire carenza di motivazione se non abbia avuto reale possibilità di conoscere gli elementi richiamati.
- Per difendersi efficacemente, il socio deve tempestivamente richiedere e consultare la documentazione societaria (p.v.c., atti, scritture) e documentare transazioni tra soci o cessioni intervenute prima della chiusura dell'esercizio per dimostrare l'effettiva cessazione dello status di socio ai fini fiscali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2021Sentenza del 12/11/2021 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 nov 2021Sentenza del 12/11/2021 n. 1309 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 nov 2021Sentenza del 12/11/2021 n. 1347 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 nov 2021Sentenza del 12/11/2021 n. 1350 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 nov 2021Sentenza del 12/11/2021 n. 1404 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 12 nov 2021Sentenza del 12/11/2021 n. 5095 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →