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Sentenza

Sentenza del 12/11/2021 n. 1404 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di più avvisi di accertamento relativi a IVA e sanzioni per gli anni 2013-2015. La ricorrente contestava: carenza di legittimazione passiva in quanto ex legale rappresentante ed ex socia; nullità degli avvisi per carenza motivazionale e omessa allegazione degli atti richiamati; insufficienza e contraddittorietà della prova derivante da indagini di polizia giudiziaria su terzi e da un procedimento penale non definitivo; duplicazione della pretesa sanzionatoria; e chiedeva che la responsabilità del socio fosse limitata ai termini dell'art. 2495 c.c. (limite delle somme ripartite nel bilancio finale di liquidazione).

La decisione

L'appello è stato respinto e confermata la sentenza di primo grado. La Commissione ha ritenuto che la Sig.ra Tizia risultasse amministratore e unica socia per gli anni contestati, quindi non fosse necessaria una notificazione autonoma ai fini della validità degli atti; la cancellazione dal Registro delle imprese non ha impedito l'azione dell'Agenzia, nel rispetto del d.lgs. 175/2014 art. 28; l'Ufficio ha prodotto indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti utili per l'accertamento, anche se il processo penale è autonomo rispetto al processo tributario; le sanzioni sono state applicate secondo le disposizioni di legge (citato art. 8, comma 2, DL 16/2012) e la Commissione ha precisato che il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. non è assoluto qualora emergano redditi o elementi non corrispondenti al bilancio di liquidazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Limita la responsabilità degli ex soci ai termini del bilancio finale di liquidazione, ma non ha valore assoluto: i soci possono essere ritenuti responsabili oltre tale limite se emergono redditi o elementi occultati dopo la liquidazione o se il bilancio non corrisponde alla realtà contabile.

  • d.lgs. 175/2014, art. 28, comma 4

    La cancellazione della società dal Registro delle imprese non impedisce in sé l'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria; la norma è stata ritenuta rispettata dall'Ufficio nel procedimento.

  • DL 16/2012, art. 8, comma 2

    Norma richiamata per l'irrogazione delle sanzioni: l'Ufficio ha applicato le disposizioni previste per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni relative alle operazioni contestate.

  • Giurisprudenza Cassazione, sent. n. 20360/2020 e ordinanza 10337/2021

    Principio che gli ex soci possono succedere nei rapporti debitori non definiti al termine della liquidazione, con possibilità di opporre il limite di responsabilità previsto dall'art. 2495 c.c.; tuttavia l'interesse dell'Amministrazione può persistere, anche per la possibilità di accedere a rapporti attivi non definiti.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal Registro non determina automaticamente l'estinzione del potere dell'Amministrazione finanziaria di accertare debiti tributari; gli atti possono essere validi se rispettano le norme di notifica e motivazione.
  • Se l'interessato era amministratore e unica socia/liquidatore negli anni accertati, non è sempre necessaria una notificazione separata ai fini della legittimazione passiva; la qualità soggettiva della persona al momento degli imponibili è determinante.
  • Le risultanze di indagini penali non definitive possono essere utilizzate dall'Amministrazione come elementi indiziari nel processo tributario, purché l'Ufficio motivi adeguatamente il collegamento e produca atti probatori (es. PVC, segnalazioni). Tuttavia il processo tributario resta autonomo e la sentenza penale non è automaticamente vincolante.
  • L'art. 2495 c.c. limita in via ordinaria la responsabilità degli ex soci ai riparti del bilancio di liquidazione, ma tale limite può essere superato se emergono elementi che dimostrano che il bilancio non corrispondeva alla realtà o se emergono redditi sopravvenuti non considerati nella liquidazione.
  • Per l'applicazione delle sanzioni l'Amministrazione deve indicare la norma di riferimento e fornire la motivazione; la duplicazione di pretese sanzionatorie può essere legittima se fondata su distinte fattispecie previste dalla legge.
  • In giudizi di questo tipo è fondamentale che l'Ufficio documenti gli 'indizi gravi, precisi e concordanti' richiesti dalla giurisprudenza per giustificare accertamenti basati su fatture o operazioni ritenute inesistenti.

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