Sentenza del 12/11/2021 n. 1347 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sanzioni tributarie - Contribuente soggetto a procedura concorsuale - Presupposto anteriore - Inapplicabilità della sanzione - Non sussiste - Carenza dell'elemento psicologico - Non invocabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Irrogazione di sanzione amministrativa di €6.411,84 (30%) per omesso versamento dell'accisa sul conguaglio consumi anno 2016 (debito complessivo €21.343,63). La società contestava la sanzione invocando che, essendo stata ammessa a procedura di concordato preventivo, era oggettivamente impossibilitata a effettuare pagamenti anteriori alla domanda senza violare la par condicio creditorum e che mancava l'elemento psicologico della colpa ai sensi dell'art.5 D.Lgs.472/1997; inoltre deduceva duplicazione sanzionatoria rispetto all'indennità di mora prevista dal D.Lgs.504/1995.
La decisione
L'appello del contribuente è stato respinto. La Commissione ha confermato che il presupposto impositivo e la violazione (mancato versamento) si sono realizzati prima della presentazione della domanda di concordato e pertanto la sanzione poteva essere legittimamente irrogata anche successivamente. La Corte ha ritenuto sussistente il profilo di colpa (art.5 D.Lgs.472/97) e ha osservato come l'atto sanzionatorio costituisca un credito che partecipa alla procedura concorsuale secondo le regole di privilegio o chirografarietà; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla duplicazione delle sanzioni perché nuovo in appello. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472/1997
art.17: disciplina l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie e non esclude la possibilità di irrogare sanzioni per violazioni commesse anteriormente all'apertura della procedura concorsuale. art.5: richiede l'elemento soggettivo (colpa) per la punibilità; tuttavia, se la violazione si è consumata prima della procedura concorsuale, l'apertura della stessa non esclude automaticamente la colpevolezza.
Legge fallimentare (L. fall.)
le norme concorsuali inibiscono talune forme di esecuzione e pagamento individuale ma non impediscono l'accertamento del credito tributario né l'irrogazione di sanzioni relative a fatti anteriori all'apertura della procedura; il trattamento del credito avverrà secondo le regole del concorso (privilegio o chirografo).
D.Lgs. n. 504/1995
art. 16, comma 1 e comma 2; art. 3, comma 4
art.16 c.1: le accise godono di privilegio generale; c.2 estende tale privilegio anche alle sanzioni correlate. art.3 c.4: disciplina l'indennità di mora per ritardati/omessi versamenti; la materia degli accessori/indennità coesiste con le sanzioni amministrative, ma eventuali questioni di duplicazione richiedono tempestiva sollevazione.
D.Lgs. n. 471/1997
prevede la sanzione percentuale per omissione di tributi (es. 30%); la sua applicazione è legittima se la violazione è anteriore alla procedura concorsuale e sussiste responsabilità del contribuente.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6800/2012
ha riconosciuto che le accise sono assistite da privilegio e che il privilegio può estendersi alle sanzioni correlate, valorizzando la natura del credito tributario all'interno della procedura concorsuale.
Cass. sent. n. 21078/2011
principio secondo cui l'irrogazione di sanzioni per debiti tributari sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento non viene esclusa dall'elemento soggettivo o dall'impossibilità di pagare da parte del curatore; la sanzione trova fondamento nella violazione commessa quando il debitore era ancora 'in bonis'.
Cass. sent. n. 24880/2020
conferma che l'apertura del concordato preventivo non impedisce l'accertamento del credito tributario, l'iscrizione a ruolo, l'emissione della cartella né l'irrogazione delle sanzioni se i presupposti impositivi e le violazioni sono anteriori alla procedura concorsuale.
Ordinanza Cass. n. 9440/2019
ribadisce che l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi del presupposto di fatto; l'attività impositiva successiva riguarda l'esercizio del diritto di credito da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Se il presupposto impositivo e la violazione (mancato pagamento) si sono realizzati prima dell'apertura della procedura concorsuale, l'Amministrazione può legittimamente irrogare sanzioni anche dopo l'apertura della procedura; l'esistenza della procedura non cancella automaticamente la responsabilità.
- L'ammissione a una procedura concorsuale (concordato o fallimento) non è di per sé prova di 'assenza di colpa' ai fini dell'art.5 D.Lgs.472/1997: va valutato se il contribuente, al momento dell'inadempimento, aveva un impedimento oggettivo ed escusabile al pagamento.
- La possibilità di non pagare per evitare violazioni della par condicio creditorum è rilevante solo se, al momento dell'inadempimento, il pagamento avrebbe effettivamente creato una condotta preferenziale rispetto agli altri creditori; se il debito era anteriore e l'adempimento non avrebbe violato la par condicio, la difesa non vale.
- Le sanzioni pecuniarie diventano crediti che partecipano alla procedura concorsuale e saranno soddisfatti secondo le regole di privilegio o chirografo; pertanto l'irrogazione della sanzione non è contraria alla logica del concorso, ma incide sulla posizione del credito nella graduatoria.
- Prove di pagamenti effettuati dopo l'insorgenza della crisi (es. pagamenti con ravvedimento) possono essere valutate dal giudice come indizio che non erano presenti cause di forza maggiore o impossibilità giuridica tali da escludere la colpa.
- Questioni diverse (es. presunta duplicazione di misure sanzionatorie/indennità) devono essere tempestivamente sollevate e ben motivate; l'eccezione sollevata per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile.
- Anche la revoca o il non luogo a procedere nella procedura concorsuale per eventi sopravvenuti non elimina l'interesse del contribuente a ottenere lo sgravio delle sanzioni già irrogate.
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