Cassazione Civile, Ordinanza n. 31260/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, in favore del contribuente, di tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, con i quali era stato recuperato a tassazione l'IVA versata in violazione dell'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria ex d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con pagamento dell'importo dovuto pari al 5% del valore della lite e senza che fosse stata presentata istanza di trattazione. Inoltre l'Agenzia ha dichiarato di rinunciare al ricorso per effetto dell'annullamento in autotutela, intervenuto il 13 novembre 2017, degli avvisi impugnati.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto perfezionata la causa estintiva derivante dalla definizione agevolata della controversia, poiché la lite era pendente in Cassazione, l'Agenzia delle Entrate risultava soccombente nei precedenti gradi, il contribuente aveva versato quanto dovuto e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. La Corte ha inoltre richiamato, a ulteriore conferma, l'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento, qualificandolo come causa di cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate; è stato escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione si perfeziona con il pagamento dovuto e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine, determina l'estinzione del processo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo può determinare cessazione della materia del contendere e quindi estinzione del giudizio tributario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando opera una causa estintiva del giudizio in presenza di prenotazione a debito per l'amministrazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
d.l. n. 331 del 1993, art. 50-bis
È la disposizione violata posta a base del recupero a tassazione dell'IVA oggetto degli avvisi impugnati.
conv. del d.l. n. 331 del 1993
Norma di conversione richiamata con riferimento al recupero IVA.
Massime di principio
- La controversia tributaria pendente in Cassazione può essere dichiarata estinta quando il contribuente dimostri di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, con versamento dell'importo dovuto, e non risulti presentata istanza di trattazione entro il termine previsto.
- L'estinzione per definizione agevolata opera anche se la parte pubblica aveva originariamente proposto il ricorso, purché la lite rientri nei presupposti normativi della definibilità e la parte aderente abbia adempiuto agli oneri richiesti dalla procedura.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo fa venir meno la materia del contendere, poiché elimina la pretesa fiscale e quindi l'interesse giuridicamente rilevante alla decisione.
- Quando il giudizio si estingue per iniziativa della parte controricorrente nell'ambito di una definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non sorge l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione prenotata a debito.
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