Cassazione Civile, Ordinanza n. 02991/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
Una società aveva stipulato con una lavoratrice un contratto di apprendistato, ma in sede amministrativa e giudiziale il rapporto era stato disconosciuto come genuino per difetto di effettiva formazione. Ne era derivato l’accertamento dell’obbligo contributivo verso l’INPS per contributi, sanzioni e accessori. In appello la società era risultata soccombente; in cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 49 e 53 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la decadenza dai benefici contributivi sarebbe configurabile solo in presenza di gravi violazioni degli obblighi formativi o di manifesta inadeguatezza della formazione interna ed esterna; con il secondo ha lamentato nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo che la motivazione fosse oscura e perplessa, specie quanto all’onere probatorio posto a carico della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, anche nella parte in cui miravano a rivalutare il merito istruttorio, e ha respinto il ricorso. Ha affermato che il contratto di apprendistato richiede una formazione effettiva, interna o esterna, coerente con il progetto formativo; quando l’inadempimento degli obblighi formativi sia obiettivamente rilevante e consista in totale mancanza di formazione o in una formazione carente o inadeguata rispetto agli obiettivi contrattuali, il rapporto si trasforma sin dall’origine in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha inoltre escluso vizi motivazionali radicali nella sentenza d’appello, ritenendo che la corte territoriale avesse spiegato in modo lineare il decisum, valorizzando la grave inosservanza degli obblighi di formazione interna e il raffronto tra attività svolta e progetto formativo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere che il disconoscimento dell’apprendistato e la perdita dei benefici contributivi richiederebbero presupposti più rigorosi; la Corte richiama il quadro normativo sull’apprendistato come rapporto con essenziale componente formativa.
art. 53 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Invocato insieme all’art. 49 per contestare gli effetti dell’inadempimento formativo sul regime contributivo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo corretto il raffronto operato dal giudice di merito tra formazione effettivamente svolta e progetto formativo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per asserito vizio motivazionale radicale.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato per denunciare l’insufficienza/oscura motivazione della sentenza impugnata; la Corte esclude l’anomalia motivazionale radicale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione lineare e adeguata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dichiarare i presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel contratto di apprendistato la componente formativa è essenziale: la sua mancanza totale, oppure una formazione interna o esterna gravemente inadeguata rispetto al progetto formativo, comporta la trasformazione del rapporto sin dall’origine in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Ai fini della validità sostanziale dell’apprendistato non basta l’assegnazione del lavoratore a mansioni e l’affiancamento a personale esperto; occorre che la formazione sia effettiva e coerente con gli obiettivi specificamente previsti nel progetto e nel contratto.
- Quando il giudice di merito accerta, con motivazione lineare e aderente alle risultanze istruttorie, una grave inosservanza degli obblighi formativi, la censura in cassazione che miri solo a una diversa valutazione delle prove è inammissibile.
- La deduzione di un vizio motivazionale ai sensi degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. non può fondarsi su mere divergenze di apprezzamento del materiale probatorio, ma richiede l’allegazione di un’anomalia motivazionale radicale effettivamente riscontrabile.
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