Cassazione Civile, Ordinanza n. 02985/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale del settore edile ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello che aveva accolto solo in parte il suo gravame contro la pretesa contributiva dell'INPS e la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda nei confronti dell'INAIL e solo parzialmente accolto l'opposizione all'avviso di addebito INPS. La controversia riguardava, da un lato, la base imponibile contributiva nel settore edile e, in particolare, l'esclusione o meno dalla retribuzione imponibile di alcune assenze e sospensioni del lavoro, tra cui i permessi individuali non retribuiti e le aspettative previste dal contratto collettivo; dall'altro, la legittimità del superamento del limite percentuale dei contratti part-time rispetto alla forza lavoro complessiva e l'asserita applicabilità di una moratoria contenuta in un accordo sindacale. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, del d.m. 16 dicembre 1996 e dell'art. 85 del CCNL edilizia e artigianato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto escludere dalla contribuzione virtuale i permessi non retribuiti entro quaranta ore annue e le aspettative collettive. Con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di documenti relativi a sospensioni dell'attività dovute a cantieri pubblici, deducendo che tali periodi erano stati comunicati agli enti. Con il terzo motivo ha censurato la mancata considerazione della qualifica artigiana dell'impresa e dell'accordo sindacale del 26 luglio 2010, che secondo lui rendeva inapplicabile il limite del 3% per i part-time nel periodo 2008-2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente rispetto alla reale ratio della sentenza d'appello, osservando che la Corte territoriale aveva già applicato il d.m. 16 dicembre 1996 escludendo dall'imponibile i permessi individuali non retribuiti fino a 40 ore annue e che, quanto all'art. 85 del CCNL, aveva escluso l'applicazione del diverso istituto delle aspettative perché nel giudizio di merito erano stati invocati solo i permessi non retribuiti, non le aspettative. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non coincide con l'omesso esame di elementi istruttori e richiede l'indicazione specifica del fatto decisivo, della sua introduzione nel processo e delle modalità della deduzione, requisiti non assolti dal ricorso. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e difetto di specificità: il ricorrente si è limitato a trascrivere un estratto dell'accordo sindacale senza illustrare il regime applicabile, i presupposti della disciplina invocata e senza confutare l'assunto della Corte d'appello secondo cui la questione era stata dedotta tardivamente. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'INAIL e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro di denuncia della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non pertinenti rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio non coincide con l'omesso esame di singoli elementi istruttori; richiede l'indicazione del fatto decisivo, del suo ingresso nel dibattito processuale e delle modalità della sua deduzione.
art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244
norma richiamata quale base del regime della contribuzione virtuale nel settore edile.
norma di conversione del d.l. n. 244 del 1995 richiamata nel motivo di ricorso.
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16 dicembre 1996
è applicato nel senso di escludere dalla contribuzione virtuale i permessi individuali non retribuiti entro il limite massimo di 40 ore annue.
art. 85 del contratto collettivo nazionale dell'edilizia e dell'artigianato
la Corte d'appello lo ha interpretato coordinatamente, ritenendo che riguardi le aspettative e non i permessi brevi; in ogni caso, nel giudizio di merito non risultavano allegate aspettative ma solo permessi non retribuiti.
verbale di accordo sindacale del 26 luglio 2010
invocato per sostenere l'inapplicabilità del limite del 3% ai contratti part-time nel periodo 2008-2010; la Corte ha rilevato che la questione era stata dedotta tardivamente e senza adeguata specificazione dei presupposti applicativi.
implicitamente applicato nella condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce alla decisione un contenuto che essa non ha.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non si identifica con la mera omissione di singoli documenti o elementi istruttori; il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo, la sua allegazione nel processo e le modalità della sua deduzione.
- Le censure che invocano norme collettive o accordi sindacali devono essere specifiche, coerenti con quanto effettivamente dedotto in merito e accompagnate dall'indicazione dei presupposti applicativi della disciplina invocata.
- Quando il giudice di merito interpreta coordinatamente contratto collettivo e accordi applicabili, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni generiche o alla trascrizione di singoli estratti, ma deve spiegare l'errore di diritto o di fatto in modo puntuale.
- La deduzione tardiva di una questione nuova in cassazione non consente di superare l'inammissibilità, soprattutto se non viene contestato l'accertamento del giudice di merito sulla tardività della prospettazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02941/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02988/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02991/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02844/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02849/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02894/2026 del 09/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →