Cassazione Civile, Ordinanza n. 02849/2026 del 09/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, nel pubblico impiego privatizzato, di contratti di lavoro temporaneo, di somministrazione e a termine stipulati con una lavoratrice del Ministero dell'Interno. Il Tribunale aveva accertato l'illegittimità del ricorso al lavoro flessibile per mancanza delle esigenze temporanee ed eccezionali richieste dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e aveva riconosciuto un risarcimento pari a 12 mensilità, negando però la conversione a tempo indeterminato. In appello, il Ministero aveva impugnato la decisione e la Corte territoriale aveva escluso il diritto al risarcimento ritenendo che la successiva stabilizzazione della dipendente avesse cancellato l'illecito. La lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, del d.lgs. n. 368 del 2001, della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, sostenendo che la stabilizzazione non aveva i requisiti per essere considerata misura sanante, poiché l'art. 4, comma 9-ter, del d.l. n. 101 del 2013 si limitava ad autorizzare procedure concorsuali riservate e proroghe dei contratti, senza collegare in modo necessario l'assunzione a tempo indeterminato al pregresso abuso; (2) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d'appello non aveva considerato che la nuova assunzione prevedeva un periodo di prova e non riconosceva l'anzianità, elementi incompatibili con una piena cancellazione delle conseguenze dell'illecito; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 421 e 437 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello aveva valorizzato un documento tardivamente prodotto senza un adeguato quadro probatorio, oltre i limiti del potere istruttorio officioso del giudice del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie congiuntamente i tre motivi. Richiama la propria giurisprudenza e la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-494/17, secondo cui l'assunzione a tempo indeterminato può costituire misura idonea a reintegrare il danno da abusiva reiterazione di contratti a termine solo se vi è un nesso di causalità diretto tra il pregresso abuso e la successiva stabilizzazione, nesso che deve risultare da un concreto accertamento del giudice di merito sul procedimento seguito per l'immissione in ruolo. Nel caso esaminato, la Corte d'appello si era limitata a richiamare la proroga dei contratti e la pendenza della procedura assunzionale, nonché la norma che autorizzava il Ministero a bandire procedure concorsuali riservate, senza verificare in modo specifico se la stabilizzazione fosse davvero conseguenza del precariato abusivo. Tale accertamento è ritenuto insufficiente. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato la disciplina del lavoro flessibile va applicata alla luce dei principi sull'abuso del termine e delle sue conseguenze sanzionatorie; la sola stabilizzazione non è automaticamente sufficiente se manca il nesso causale con l'abuso.
Richiamato quale normativa di riferimento in materia di contratti a termine e successione abusiva di rapporti temporanei.
direttiva 1999/70/CE
La Corte ribadisce che la disciplina nazionale deve essere interpretata in coerenza con la clausola 5 dell'accordo quadro, che consente agli Stati membri di prevedere la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato come misura idonea contro l'abuso, ma non impone un cumulo necessario di misure.
art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010
Invocato dalla ricorrente come parametro in tema di conseguenze risarcitorie della illegittima apposizione del termine.
art. 4, comma 9-ter, d.l. n. 101 del 2013, conv. in l. n. 125 del 2013
La disposizione è letta come mera autorizzazione a bandire procedure concorsuali riservate e a prorogare i contratti del personale interessato, senza indicare di per sé un automatico effetto sanante dell'abuso o un necessario collegamento causale con il precariato pregresso.
La parte ricorrente contesta che il giudice di merito abbia ritenuto provata la circostanza decisiva della stabilizzazione sanante senza un adeguato supporto probatorio.
Richiamati per censurare l'utilizzo di poteri istruttori e l'acquisizione di documenti oltre i limiti consentiti, in assenza di un sufficiente quadro probatorio già acquisito.
Usato dalla Corte per richiamare la propria precedente giurisprudenza senza reiterarne integralmente la motivazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore può neutralizzare o reintegrare le conseguenze dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine solo se sia concretamente ricollegabile, in rapporto di causa-effetto, al medesimo percorso lavorativo precario.
- Non basta che l'assunzione a tempo indeterminato intervenga in un contesto nel quale era in corso una procedura di stabilizzazione o una proroga dei contratti: il giudice deve accertare specificamente se la procedura di accesso al ruolo fosse riservata al personale precario vittima dell'abuso o comunque direttamente conseguente ad esso.
- La mera esistenza di una norma che autorizza l'Amministrazione a bandire procedure concorsuali riservate e a prorogare i contratti non è sufficiente, da sola, a provare la cancellazione dell'illecito; occorre una verifica concreta del nesso causale tra abuso e assunzione definitiva.
- Il lavoratore che deduca di avere subito danni ulteriori rispetto alla stabilizzazione deve allegare e provare tali ulteriori pregiudizi; la stabilizzazione non comporta automaticamente il venir meno di ogni domanda risarcitoria, ma può escludere il danno solo se soddisfa i requisiti sopra indicati.
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