Cassazione Civile, Ordinanza n. 02941/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto in giudizio il riconoscimento della propria attività lavorativa come subordinata, svolta quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda dei figli, e la conseguente rimozione degli effetti del verbale di accertamento del 7 gennaio 2015 e del provvedimento dell'8 giugno 2015 con cui l'ente previdenziale lo aveva iscritto tra i coltivatori diretti e gli aveva chiesto il pagamento dei contributi. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non adeguatamente provato il rapporto di lavoro subordinato, valorizzando il ridotto rilievo di documenti provenienti dalla stessa parte interessata e la scarsa attendibilità di testimonianze generiche. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta, con un solo motivo, la violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendosi che i giudici di merito non avessero considerato correttamente le prove raccolte in primo grado e avessero quindi mal valutato il materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente formulata come violazione dell'art. 116 c.p.c., mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte o prove legali in modo difforme dal regime loro proprio, mentre non può essere prospettata per contestare la mera ponderazione del materiale istruttorio. È stata inoltre rilevata l'inammissibilità del controricorso per difetto di prova della ritualità della notifica. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata; è stato invece dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La violazione di tale norma è configurabile solo quando il giudice disattenda il principio della libera valutazione delle prove in assenza di deroga normativa oppure attribuisca alle prove un regime di valutazione diverso da quello previsto; non basta denunciare una semplice erronea valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mancanza di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove al di fuori del loro regime legale o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
- Il ricorso per cassazione non può essere impiegato per ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la riproposizione di una diversa lettura delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Nei giudizi in cui si deduce un rapporto di lavoro subordinato tra familiari, l'onere della prova è particolarmente rigoroso, perché le prestazioni rese in ambito familiare possono essere spiegate da ragioni di solidarietà o benevolenza e non necessariamente da un vincolo contrattuale di lavoro.
- Documenti provenienti dalla stessa parte interessata e testimonianze generiche o meramente valutative possono avere un ridotto valore persuasivo nella dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato tra congiunti.
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