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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16121/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una serie di domande proposte da un cliente bancario per far dichiarare la nullità di clausole contenute in contratti di conto corrente e di mutuo stipulati con la banca, con conseguente rideterminazione dei saldi e degli oneri applicati. La corte d'appello aveva rigettato tali domande, accolto la riconvenzionale della banca sui saldi passivi e compensato le spese tra il cliente e la società cessionaria intervenuta nel giudizio. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: i primi due contro la compensazione delle spese e contro il riconoscimento della legittimazione della cessionaria; il terzo sulla validità formale del contratto di conto corrente e sulla clausola di interessi ultralegali; il quarto sulla pretesa usurarietà delle commissioni e sul metodo di calcolo del c.t.u.; il quinto sulla dedotta violazione dell'art. 118 TUB e sul divieto di introdurre in appello questioni nuove; il sesto sulla commissione per estinzione anticipata del finanziamento; il settimo sulla difformità tra TAEG/ISC pattuito e applicato; l'ottavo sull'usurarietà del tasso di mora nel mutuo. Le controparti hanno resistito con controricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti gli otto motivi. In particolare: ha confermato che la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa; ha reputato non censurata la ratio sulla produzione documentale relativa alla cessione del credito e comunque infondate le doglianze sulla consultabilità dell'avviso in Gazzetta Ufficiale; ha dichiarato inammissibile il motivo sul conto corrente per la parte che mirava a riesaminare un accertamento di fatto e infondata la pretesa di separata approvazione ex art. 1341 c.c. della clausola sugli interessi ultralegali; ha ritenuto generiche o non attinenti alla ratio le doglianze sull'usura, sulle commissioni e sullo ius variandi; ha ribadito che eventuali difformità tra TAEG/ISC pattuito e applicato attengono, semmai, a regole di condotta e non determinano nullità del contratto; ha infine dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo sul tasso di mora. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese a ciascun controricorrente, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulle spese non può spingersi oltre il controllo del rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese, in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    La documentazione relativa alla cessione può essere valorizzata ai fini della legittimazione della cessionaria; la Corte ha ritenuto non censurata la ratio sul punto.

  • art. 183 c.p.c.

    La documentazione prodotta in appello è stata ritenuta ammissibile perché destinata a provare la legittimazione dell'interveniente; inoltre la questione del ius variandi non era stata introdotta tempestivamente in primo grado.

  • art. 117 T.U.B.

    La validità delle clausole che prevedono interessi ultralegali richiede la stipulazione per iscritto del patto sul tasso; la mera difformità tra costo pattuito e applicato, o l'erronea rappresentazione del costo globale, non integra di per sé nullità del contratto.

  • art. 1341 c.c.

    La clausola sugli interessi ultralegali, se inserita in uno schema predisposto dal creditore, non richiede separata approvazione specifica quando non ricorra una delle ipotesi tipiche dell'art. 1341 c.c.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Richiamato in tema di usura nei finanziamenti; la Corte ha reputato inammissibili o generiche le doglianze che non si confrontavano con la ratio della decisione di merito.

  • art. 644 c.p.

    Usato come parametro per le censure di usurarietà; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza o di specificità rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche; la Corte ha rilevato che la doglianza sull'usura era stata dichiarata inammissibile per genericità e il ricorso non ha attaccato tale autonoma ratio.

  • art. 118 T.U.B.

    Lo ius variandi non può essere introdotto per la prima volta in appello se non era stato dedotto in primo grado; la Corte ha considerato corretta la declaratoria di inammissibilità della censura.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    Il tasso di interessi superiore a quello legale richiede pattuizione scritta; la disciplina non è riferita alla necessità di separata approvazione ex art. 1341 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle spese processuali il controllo della Cassazione è limitato alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione resta discrezionale del giudice di merito.
  • La prova della legittimazione della cessionaria del credito può essere fornita anche con documentazione prodotta successivamente, se finalizzata a dimostrare la legittimazione processuale; la censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La validità delle clausole che prevedono interessi ultralegali richiede la forma scritta del patto sul tasso; la mancata separata sottoscrizione ex art. 1341 c.c. non è necessaria quando non si versi in una clausola vessatoria tipica.
  • Le doglianze in materia di usura e di commissioni bancarie devono essere specifiche, autosufficienti e aderenti alla motivazione della sentenza impugnata; la semplice riproposizione di questioni di fatto o di calcolo non basta in cassazione.
  • La difformità tra costo del finanziamento pattuito e costo effettivamente applicato, o tra TAEG/ISC indicato e costo reale, attiene di regola a regole di condotta e non determina automaticamente nullità del contratto, salvo violazione di norme imperative sulla validità.
  • La questione dello ius variandi bancario non può essere dedotta per la prima volta in appello se non è stata tempestivamente introdotta nei gradi precedenti.
  • L'usurarietà del tasso di mora o di altri oneri del mutuo deve essere dedotta in modo autosufficiente, indicando dove e come la questione sia stata prospettata nei gradi di merito e quale sia la concreta ratio della decisione impugnata da censurare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteUsura bancaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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