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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10895/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dallo sbarco in Italia di un cittadino straniero, destinatario di un decreto di respingimento e di successivi provvedimenti di trattenimento convalida: prima dal Giudice di pace di Torino, poi dal Tribunale di Torino a seguito di domanda di protezione internazionale presentata dopo lo sbarco. Nel primo ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter del d.lgs. 286/1998, dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto sanata la mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale solo perché, nel foglio notizie, lo straniero aveva dichiarato di essere venuto in Italia per lavorare e non aveva manifestato subito volontà di chiedere asilo. In un secondo ricorso, avverso la convalida del Tribunale, è stata dedotta la sussunzione del caso nell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015. Nel primo ricorso era inoltre censurata, con un secondo motivo, la mancata considerazione della natura collettiva o seriale del respingimento disposto verso più connazionali sbarcati insieme, ma tale censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso contro la convalida del Giudice di pace, ritenendo che le autorità competenti abbiano l'obbligo di fornire informativa sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dell'art. 10-ter d.lgs. 286/1998, e che la mancata richiesta di asilo o la dichiarazione di voler cercare lavoro in Italia non valgano ad esonerare dall'obbligo informativo. Ha affermato che la violazione di tale dovere può determinare nullità del respingimento e del conseguente trattenimento, rilevabile anche in sede di convalida se manifesta. Ne è seguita la cassazione senza rinvio del decreto di convalida del Giudice di pace, con assorbimento del secondo motivo. Per effetto del venir meno del presupposto del trattenimento e del respingimento, la Corte ha cassato senza rinvio anche il decreto di convalida del Tribunale di Torino relativo al trattenimento disposto ex art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per la presenza del patrocinio a spese dello Stato e per la soccombenza dell'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    richiamato insieme all'art. 10-ter per censurare il respingimento e il trattenimento

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    impone alle autorità di fornire informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; la sua violazione incide sulla regolarità della procedura e può rendere nullo il respingimento e il trattenimento

  • art. 8 direttiva 2013/32/UE

    gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo

    impone un dovere informativo ai punti di frontiera e nei centri di trattenimento; la mancata informazione non è sanata dalla mancata espressione immediata di volontà di chiedere asilo

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015

    fondamento del trattenimento disposto dopo la domanda di protezione internazionale, che viene meno se manca un valido presupposto di legittimità del respingimento/trattenimento precedente

  • art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015

    disciplina la convalida del trattenimento collegato alla domanda di protezione internazionale

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    il sindacato di convalida investe incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    il termine perentorio per la convalida del trattenimento, la cui scadenza impedisce la prosecuzione del processo

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    richiamato per il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale per il deposito della memoria

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    base della cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito

  • art. 5, par. 1, CEDU

    consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare"

    il trattenimento è legittimo solo se inserito in una procedura regolare

  • art. 4, Protocollo n. 4 CEDU

    richiamato nel motivo poi assorbito sulla natura collettiva del respingimento

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    nel giudizio di cassazione la domanda di liquidazione va proposta al giudice competente indicato dalla norma

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    non si applica nel caso di soccombenza di un'amministrazione statale

Massime di principio

  • L'obbligo informativo sulla possibilità di chiedere protezione internazionale è un adempimento preliminare ed essenziale nelle procedure di frontiera e trattenimento: la sua omissione non può essere superata dalla sola mancata manifestazione immediata di volontà di asilo da parte dello straniero.
  • La dichiarazione dello straniero di trovarsi in Italia per motivi di lavoro non esonera l'autorità dall'informarlo del diritto e delle modalità per presentare domanda di protezione internazionale, poiché la scelta di non richiederla deve essere consapevole e informata.
  • La mancata informazione sulla protezione internazionale può rendere nullo il decreto di respingimento e, per derivazione, il trattenimento disposto in esecuzione di esso.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice può rilevare incidentalmente anche la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, quando questa incida sulla regolarità della procedura.
  • Se viene meno il presupposto di legittimità del respingimento o della convalida del trattenimento, non è possibile mantenere in vita il successivo provvedimento di trattenimento fondato su quel presupposto.
  • Quando il processo non può essere proseguito per scadenza del termine perentorio di convalida, la cassazione può avvenire senza rinvio.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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