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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29716/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dirigente medica di una azienda sanitaria pubblica aveva chiesto il risarcimento del danno per l’omessa corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale nel periodo 1 aprile 2007 - 31 dicembre 2012, deducendo che l’azienda non aveva adottato il provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi previsto dalla disciplina contrattuale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, qualificando l’inerzia dell’ente come inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., ritenendo prescrizione ordinaria e liquidando il danno in via equitativa anche sulla base di una successiva delibera aziendale. In Cassazione l’azienda ha proposto due motivi: primo, difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché la controversia riguarderebbe atti di macro-organizzazione incidenti su interessi legittimi; secondo, violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse responsabilità contrattuale e che mancasse prova dell’effettivo danno subito dalla dirigente.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione di giurisdizione non era stata sollevata nei precedenti gradi di merito ed era ormai coperta da giudicato implicito, essendo la causa stata decisa nel merito senza contestazioni sul punto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando un orientamento recente secondo cui, nella dirigenza medica pubblica, l’amministrazione ha l’obbligo contrattuale di avviare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; la sua omissione integra inadempimento fonte di responsabilità risarcitoria per perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione. Ha inoltre confermato la possibilità di liquidazione equitativa del danno e ha rilevato che la censura sulla compensatio lucri cum damno non era stata devoluta con uno specifico motivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    La censura di difetto di giurisdizione è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nei gradi di merito ed ormai coperta da giudicato implicito.

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso sul difetto di giurisdizione.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la graduazione delle funzioni ai fini del trattamento accessorio sarebbe atto di macro-organizzazione.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte ha ribadito che l’omessa attivazione e conclusione della procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi integra inadempimento contrattuale della P.A.

  • art. 2697 c.c.

    Il dipendente deve allegare fonte del diritto e inadempimento; il datore di lavoro deve provare fatti estintivi/impeditivi o la non imputabilità dell’inadempimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le precedenti pronunce richiamate sono state seguite per relationem quanto alla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale.

  • art. 366 c.p.c.

    La censura sulla compensatio lucri cum damno era preclusa perché non proposta con specifico motivo conforme agli oneri di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla dirigenza medica del settore sanitario pubblico, l’amministrazione è tenuta, secondo correttezza e buona fede, ad avviare e portare a termine il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, quando tale procedimento condiziona la corresponsione della quota variabile della retribuzione di posizione.
  • L’omissione del procedimento di graduazione e pesatura non dà luogo, di regola, a un’azione di adempimento, ma a una domanda risarcitoria per perdita di chance di conseguire il trattamento economico accessorio correlato.
  • Ai fini dell’azione risarcitoria, il dipendente deve allegare la fonte normativa o contrattuale del diritto e l’inadempimento dell’amministrazione; spetta invece al datore di lavoro pubblico dimostrare fatti estintivi o impeditivi, oppure la non imputabilità dell’inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato anche equitativamente, purché risultino allegati e provati, anche per presunzioni o secondo criteri probabilistici, una occasione favorevole perduta, il vantaggio ragionevolmente perseguibile e il nesso causale.
  • La valutazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto la giustificazione, se la liquidazione sia macroscopicamente distante dall’esperienza comune o se sia radicalmente contraddittoria.
  • La questione di giurisdizione non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando sulla controversia si sia formato giudicato implicito per essere stata la causa decisa nel merito senza contestazione del riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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