Cassazione Civile, Ordinanza n. 29737/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre lavoratrici socialmente utili addette a un servizio regionale hanno chiesto il pagamento di somme asseritamente dovute perché inserite in un progetto obiettivo per gli anni 2006 e 2007 e perché avrebbero svolto attività oltre il normale orario di utilizzo, in parte qualificabile come lavoro straordinario. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda su una duplice ratio: da un lato aveva escluso, sulla base dell'art. 14, lett. e), del CCDI applicabile, che i lavoratori socialmente utili potessero partecipare a progetti incentivanti riservati ai dipendenti della Regione; dall'altro aveva ritenuto non provata l'effettiva prestazione di lavoro oltre le 20 ore settimanali e la preventiva autorizzazione necessaria per il lavoro straordinario. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione della disciplina sull'utilizzo in attività socialmente utili di lavoratori in CIGS, sostenendo che non vi fosse preclusione all'impiego in attività ulteriori rispetto a quelle convenzionalmente previste, e hanno altresì denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la documentazione prodotta dalla quale sarebbe emerso lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario normale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi, ciascuna idonea a giustificare il rigetto della domanda: la non spettanza, in diritto, delle pretese incentivate ai lavoratori socialmente utili e, separatamente, il difetto di prova delle prestazioni straordinarie e della loro preventiva autorizzazione. Il motivo di ricorso, però, investiva solo una delle rationes e, quanto alla seconda, si traduceva in una sollecitazione a una diversa valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità oltre i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ne è conseguita la condanna delle ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, lett. e), CCDI
È richiamato per escludere che i lavoratori socialmente utili possano partecipare a progetti incentivanti riservati ai dipendenti dell'ente.
Il motivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; il vizio è scrutinabile solo nei limiti del mancato esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene posto a base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il ricorso o comunque irrilevante l'esame delle altre censure.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se indica un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
- La richiesta di compensi per lavoro straordinario presuppone non solo la prova dell'effettivo superamento dell'orario, ma anche la dimostrazione della preventiva autorizzazione quando richiesta dalla disciplina applicabile.
- Le clausole della contrattazione collettiva che riservano determinati istituti incentivanti a specifiche categorie di dipendenti possono escludere l'applicazione di tali benefici a lavoratori inseriti in diversi schemi di utilizzazione lavorativa.
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