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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29739/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un rapporto di pubblico impiego con l'INPS e, in particolare, la remunerazione di perizie di stima. Dopo la sentenza della Corte d'appello di Bologna, il soccombente proponeva ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però depositato un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che disciplinava anche le spese di lite e prevedeva la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha quindi rilevato che l'accordo intervenuto aveva regolato definitivamente il rapporto controverso e sostituito la disciplina precedente, facendo venir meno l'interesse alla decisione sul merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'accordo conciliativo tra le parti che ha definito la lite e assorbito anche le statuizioni di merito dei giudici precedenti. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale sanzione processuale non si applica quando il processo si chiude con cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo negoziale tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione non si conclude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma con declaratoria di cessazione della materia del contendere derivante da accordo conciliativo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo conciliativo che disciplina integralmente il rapporto controverso e le spese di lite, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la lite sia stata definitivamente regolata da un accordo negoziale sopravvenuto, il quale sostituisce la disciplina originaria del rapporto e rende superflua la pronuncia sul merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione, non quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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