Cassazione Civile, Ordinanza n. 29723/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dirigente farmacista titolare di incarico dirigenziale ex art. 27, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. aveva chiesto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti dell'azienda sanitaria, lamentando la mancata corresponsione della parte variabile dell'indennità di posizione aziendale per il periodo dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2012, conseguente all'omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione equitativa del danno; la corte d'appello aveva confermato, escludendo il giudicato esterno, qualificando la vicenda come inadempimento ex art. 1218 c.c., ritenendo il danno in re ipsa e negando che l'indennità di risultato potesse compensare il pregiudizio. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia, accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalla controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della norma e osservando che essa non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, anziché definirsi con rigetto o inammissibilità del ricorso. Non sono state pronunciate spese.
Norme richiamate
art. 27 c.c.n.l.
richiamato come base dell'incarico dirigenziale farmacista cui era collegata la pretesa economica
art. 1218 c.c.
la corte d'appello ha qualificato la mancata graduazione delle funzioni e la conseguente mancata corresponsione dell'indennità come inadempimento contrattuale
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, determina l'estinzione del processo
art. 391 c.p.c.
all'accettazione della rinuncia segue l'estinzione del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando la definizione del giudizio avviene per estinzione da rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo quale parametro dell'ulteriore importo di contributo unificato, escluso per l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non può applicarsi l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese salvo diversa regolazione ricavabile dagli atti, qui non disposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29711/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29716/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29732/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29737/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29739/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29743/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →