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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29723/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dirigente farmacista titolare di incarico dirigenziale ex art. 27, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. aveva chiesto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti dell'azienda sanitaria, lamentando la mancata corresponsione della parte variabile dell'indennità di posizione aziendale per il periodo dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2012, conseguente all'omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione equitativa del danno; la corte d'appello aveva confermato, escludendo il giudicato esterno, qualificando la vicenda come inadempimento ex art. 1218 c.c., ritenendo il danno in re ipsa e negando che l'indennità di risultato potesse compensare il pregiudizio. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia, accettato dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalla controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della norma e osservando che essa non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, anziché definirsi con rigetto o inammissibilità del ricorso. Non sono state pronunciate spese.

Norme richiamate

  • art. 27 c.c.n.l.

    richiamato come base dell'incarico dirigenziale farmacista cui era collegata la pretesa economica

  • art. 1218 c.c.

    la corte d'appello ha qualificato la mancata graduazione delle funzioni e la conseguente mancata corresponsione dell'indennità come inadempimento contrattuale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, determina l'estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    all'accettazione della rinuncia segue l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando la definizione del giudizio avviene per estinzione da rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo quale parametro dell'ulteriore importo di contributo unificato, escluso per l'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, non può applicarsi l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese salvo diversa regolazione ricavabile dagli atti, qui non disposta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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