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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29711/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata e accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la definizione è avvenuta per estinzione e non per rigetto o inammissibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il dirigente medico aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale imputato all’azienda sanitaria, deducendo la mancata corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione aziendale maturata tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, conseguente all’omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo la condotta datoriale fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c., escludendo la prova di un’adozione tempestiva dei provvedimenti organizzativi e negando che l’atto di indirizzo regionale integrasse factum principis o impossibilità sopravvenuta; la liquidazione era stata ritenuta corretta in via equitativa. In cassazione l’azienda sanitaria ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso con accettazione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, consente la definizione del giudizio di legittimità secondo le regole dell’estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione del processo di cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come base della responsabilità da inadempimento per la mancata adozione dei provvedimenti organizzativi che condizionavano la corresponsione dell’indennità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata; la norma ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, non vi è pronuncia sulle spese salvo diversa disciplina applicabile e non opera l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non accolto.
  • L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione soccombente presuppone una definizione del giudizio per rigetto o inammissibilità, non essendo estensibile alle ipotesi di estinzione, in quanto norma eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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