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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29743/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio di legittimità traeva origine da una controversia in materia di pubblico impiego concernente la remunerazione di perizie di stima rese nell'ambito del rapporto con l'ente previdenziale. Dopo la sentenza d'appello, entrambe le parti hanno però depositato istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo conciliativo che disciplinava anche le spese di lite e prevedeva la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. La questione esaminata dalla Corte non è dunque il merito della pretesa economica, ma l'effetto processuale e sostanziale dell'accordo sopravvenuto sulla persistenza dell'interesse a una decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accordo intervenuto tra le parti ha regolato la lite e il rapporto sottostante, sostituendo la disciplina previgente e facendo venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando il processo si chiude con cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si definisce con cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto dell'impugnazione o la sua declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    L'accordo sopravvenuto tra le parti può rendere cessata la materia del contendere perché sostituisce la disciplina previgente e le statuizioni di merito impugnate.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo o conciliativo che definisce integralmente la lite e il rapporto sostanziale, viene meno l'interesse ad ottenere una decisione sul merito e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere determina la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti nella misura in cui l'accordo sopravvenuto sostituisce la disciplina del rapporto controverso.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tipizzati di soccombenza processuale dell'impugnazione; non è dovuto quando il processo si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di cassazione, se l'accordo delle parti regola anche le spese, la Corte può limitarsi a prenderne atto e a disporre la compensazione o la regolazione delle spese secondo quanto concordato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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