Cassazione Civile, Ordinanza n. 29732/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dipendenti provinciali chiedevano il riconoscimento e il pagamento dell'indennità di disagio che l'ente aveva sospeso dal gennaio 2009, ritenendo che non fosse cumulabile con l'indennità di rischio già percepita e intimando la restituzione di quanto corrisposto in precedenza. I lavoratori domandavano anche la restituzione di eventuali trattenute e il risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale, oltre alla declaratoria di illegittimità della richiesta restitutoria per le somme percepite tra il 2004 e il 2008. Nei motivi di ricorso per cassazione censuravano: la nullità rilevata d'ufficio dalla Corte d'appello per una ragione diversa da quella allegata dall'ente, senza contraddittorio; l'erronea interpretazione del CCNL e del CCDI in tema di presupposti per l'indennità di disagio; l'asserita illegittimità della declaratoria di nullità della clausola integrativa; e il mancato riconoscimento che il presupposto dell'attività svolta all'esterno dell'ente fosse stato provato o non contestato, con conseguente irrilevanza della certificazione dirigenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, osservando inoltre che il giudice può rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella prospettata quando la domanda è di nullità contrattuale. Ha respinto i motivi secondo e terzo, condividendo la decisione di merito secondo cui il contratto integrativo aveva attribuito l'indennità in modo generalizzato a intere categorie di personale, in contrasto con il CCNL che la riconosceva solo in presenza di specifiche condizioni di particolare disagio; tale difformità comportava nullità della clausola ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e l'indebita percezione delle somme, con conseguente obbligo di restituzione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove e l'interpretazione della contrattazione integrativa, attività riservate al giudice di merito e non censurabili in cassazione nei termini proposti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla nullità contrattuale, ma il relativo motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato nel caso concreto
richiamato in tema di contraddittorio; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 4, comma 2, CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 1.4.1999
norma invocata dai ricorrenti per sostenere i presupposti dell'indennità di disagio
art. 17, comma 2, CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 1.4.1999
norma invocata dai ricorrenti per sostenere i presupposti dell'indennità di disagio
art. 14, CCDI Provincia di Cosenza 2005
interpretata dalla Corte di merito come clausola difforme dai criteri del CCNL perché attribuiva l'indennità in modo generalizzato
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
considerato dalla Corte come norma che sanziona con nullità le clausole della contrattazione integrativa difformi dai vincoli del contratto collettivo nazionale
richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità parziale delle clausole integrative difformi
richiamato dai ricorrenti ma non decisivo nella decisione
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dai ricorrenti in collegamento con la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato
richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova; motivo ritenuto inammissibile perché mirava a rivedere il merito
richiamato in tema di prove e non contestazione; censura ritenuta inammissibile
richiamato in tema di valutazione delle prove; censura ritenuta inammissibile
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e alla prova
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al giusto processo
richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del primo motivo per difetto di specificazione e allegazione
richiamato dalla Corte per l'onere di produzione e specificazione degli atti rilevanti
richiamato come parametro di legittimità non utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito
art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti
Massime di principio
- In tema di nullità contrattuale, il giudice può rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella dedotta dalla parte, poiché la domanda di nullità è una domanda autodeterminata e non dipende dallo specifico vizio allegato.
- La contrattazione decentrata integrativa nel pubblico impiego non può attribuire emolumenti in modo difforme e ampliativo rispetto ai criteri e ai presupposti fissati dal contratto collettivo nazionale; la clausola difforme è nulla ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001.
- Quando il motivo di ricorso mira, sotto le vesti della violazione di legge, a rimettere in discussione la valutazione delle prove o l'interpretazione delle risultanze di merito, esso è inammissibile in cassazione.
- La censura di error in procedendo richiede il rispetto rigoroso degli oneri di specificazione e autosufficienza, con indicazione e trascrizione degli atti rilevanti necessari al controllo di legittimità.
- Se una clausola collettiva integrativa è dichiarata nulla per contrasto con il contratto nazionale, le somme corrisposte in base ad essa sono prive di valido titolo e possono essere ripetute come indebitamente percepite.
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