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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29732/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti provinciali chiedevano il riconoscimento e il pagamento dell'indennità di disagio che l'ente aveva sospeso dal gennaio 2009, ritenendo che non fosse cumulabile con l'indennità di rischio già percepita e intimando la restituzione di quanto corrisposto in precedenza. I lavoratori domandavano anche la restituzione di eventuali trattenute e il risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale, oltre alla declaratoria di illegittimità della richiesta restitutoria per le somme percepite tra il 2004 e il 2008. Nei motivi di ricorso per cassazione censuravano: la nullità rilevata d'ufficio dalla Corte d'appello per una ragione diversa da quella allegata dall'ente, senza contraddittorio; l'erronea interpretazione del CCNL e del CCDI in tema di presupposti per l'indennità di disagio; l'asserita illegittimità della declaratoria di nullità della clausola integrativa; e il mancato riconoscimento che il presupposto dell'attività svolta all'esterno dell'ente fosse stato provato o non contestato, con conseguente irrilevanza della certificazione dirigenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, osservando inoltre che il giudice può rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella prospettata quando la domanda è di nullità contrattuale. Ha respinto i motivi secondo e terzo, condividendo la decisione di merito secondo cui il contratto integrativo aveva attribuito l'indennità in modo generalizzato a intere categorie di personale, in contrasto con il CCNL che la riconosceva solo in presenza di specifiche condizioni di particolare disagio; tale difformità comportava nullità della clausola ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e l'indebita percezione delle somme, con conseguente obbligo di restituzione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove e l'interpretazione della contrattazione integrativa, attività riservate al giudice di merito e non censurabili in cassazione nei termini proposti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma sulla nullità contrattuale, ma il relativo motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato nel caso concreto

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in tema di contraddittorio; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 4, comma 2, CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 1.4.1999

    norma invocata dai ricorrenti per sostenere i presupposti dell'indennità di disagio

  • art. 17, comma 2, CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 1.4.1999

    norma invocata dai ricorrenti per sostenere i presupposti dell'indennità di disagio

  • art. 14, CCDI Provincia di Cosenza 2005

    interpretata dalla Corte di merito come clausola difforme dai criteri del CCNL perché attribuiva l'indennità in modo generalizzato

  • art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    considerato dalla Corte come norma che sanziona con nullità le clausole della contrattazione integrativa difformi dai vincoli del contratto collettivo nazionale

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità parziale delle clausole integrative difformi

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti ma non decisivo nella decisione

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti in collegamento con la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova; motivo ritenuto inammissibile perché mirava a rivedere il merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di prove e non contestazione; censura ritenuta inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove; censura ritenuta inammissibile

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e alla prova

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al giusto processo

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del primo motivo per difetto di specificazione e allegazione

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per l'onere di produzione e specificazione degli atti rilevanti

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità non utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti

Massime di principio

  • In tema di nullità contrattuale, il giudice può rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella dedotta dalla parte, poiché la domanda di nullità è una domanda autodeterminata e non dipende dallo specifico vizio allegato.
  • La contrattazione decentrata integrativa nel pubblico impiego non può attribuire emolumenti in modo difforme e ampliativo rispetto ai criteri e ai presupposti fissati dal contratto collettivo nazionale; la clausola difforme è nulla ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001.
  • Quando il motivo di ricorso mira, sotto le vesti della violazione di legge, a rimettere in discussione la valutazione delle prove o l'interpretazione delle risultanze di merito, esso è inammissibile in cassazione.
  • La censura di error in procedendo richiede il rispetto rigoroso degli oneri di specificazione e autosufficienza, con indicazione e trascrizione degli atti rilevanti necessari al controllo di legittimità.
  • Se una clausola collettiva integrativa è dichiarata nulla per contrasto con il contratto nazionale, le somme corrisposte in base ad essa sono prive di valido titolo e possono essere ripetute come indebitamente percepite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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