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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38058/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP relative all'anno 2005 nei confronti di una società, poi fallita nel corso dell'anno. L'Ufficio aveva ricostruito ricavi non dichiarati sulla base della contabilità e del bilancio, ritenendo infedele la dichiarazione perché indicava redditi pari a zero a fronte di ricavi quantificati in euro 937.225. Nella determinazione del reddito imponibile l'Ufficio aveva applicato una percentuale di redditività del 30%, assumendo costi pari al 70% dei ricavi, in linea con una media riferita all'attività di ristorazione. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento disposto dalla CTP, rilevando che l'Ufficio non aveva fornito adeguata prova e non aveva compiuto un raffronto con i ricavi imponibili di anni precedenti e successivi, reputando dunque invalida la ripresa. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente riproduttiva di quella di primo grado; 2) falsa applicazione delle norme sul potere del giudice tributario, per avere la CTR annullato integralmente la ripresa senza ricalcolare il quantum; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo, dell'onere della prova e delle presunzioni, sostenendo che il giudice d'appello avesse travisato l'oggetto del giudizio, poiché la questione riguardava ricavi non dichiarati e non costi deducibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il terzo motivo dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la censura dell'Ufficio secondo cui la CTR aveva fondato la decisione su un presupposto errato, perché la questione dei costi era stata considerata dall'Ufficio solo come criterio di stima della redditività, mentre l'accertamento aveva ad oggetto il recupero di ricavi non dichiarati. Ha inoltre osservato che l'eventuale valorizzazione dei redditi di anni precedenti avrebbe dovuto essere allegata e provata dalla parte contribuente, non potendo gravare sull'Ufficio un raffronto inconferente rispetto alla ricostruzione effettuata sulla base della contabilità esibita. Il primo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR, pur molto simile a quella di primo grado, risultava comunque chiara, attribuibile al giudice e non nulla.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve essere motivata; tuttavia la riproduzione, anche ampia, della decisione di primo grado non determina nullità se la ragione della decisione risulta comunque chiara e riferibile al giudice d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può anche ricalcare quella di altro provvedimento, senza necessità di originalità espositiva, purché consenta di comprendere l'iter logico del giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per carenza motivazionale è esclusa quando la motivazione, pur sintetica o per relationem, sia intelligibile e completa.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama il tema dei poteri del giudice tributario, osservando che la censura dell'Ufficio era rivolta contro un'annullamento integralmente fondato su un presunto errore nella quantificazione, senza che ciò corrispondesse all'oggetto effettivo dell'accertamento.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Viene richiamato quale base dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo fondato su elementi e presunzioni desunti dalla contabilità e da altri dati disponibili.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare elementi idonei a confutare la ricostruzione dell'Ufficio, ove si invochino dati comparativi o circostanze diverse, grava sulla parte che li deduce a proprio favore.

  • art. 2729 c.c.

    La ricostruzione dei ricavi può fondarsi su presunzioni e criteri di normalità economica; nella specie l'Ufficio aveva utilizzato una media di settore per stimare costi e redditività.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del sindacato di legittimità per le censure di falsa applicazione di legge proposte con i motivi accolti o assorbiti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di riprodurre o parafrasare la decisione di primo grado, se l'adesione del giudice d'appello è chiara, univoca ed esauriente.
  • In un accertamento fondato sulla ricostruzione di ricavi non dichiarati, la questione dei costi assume rilievo solo come criterio tecnico di quantificazione del reddito, non come autonoma ragione demolitoria della pretesa se l'oggetto dell'accertamento riguarda il recupero a tassazione dei ricavi.
  • Quando il contribuente contesta la ricostruzione dell'Ufficio invocando dati comparativi o redditi di periodi diversi, tali elementi devono essere allegati e dimostrati dalla parte interessata; non può pretendersi che l'Ufficio compia raffronti inconferenti o supporti la contestazione difensiva del contribuente.
  • L'accertamento tributario può essere sorretto da presunzioni e da criteri di normalità economica, purché la ricostruzione sia coerente con la contabilità e con gli elementi disponibili.
  • Il giudice tributario non può annullare la ripresa solo perché ritiene errata una percentuale di costi, se l'atto impositivo ha in realtà accertato ricavi non dichiarati e la controversia impone invece una verifica della base imponibile così come ricostruita dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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