Cassazione Civile, Ordinanza n. 28494/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di un processo verbale di constatazione, l'Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2011, assumendo che documentazione rinvenuta presso l'impresa integrasse documentazione extracontabile idonea a dimostrare maggiori ricavi non dichiarati. La società contestava sin dal primo grado che quei documenti fossero contratti di vendita, sostenendo che si trattasse soltanto di prenotazioni di futuri acquisti. Respinta in primo grado e poi in appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, perché i corrispettivi delle cessioni di beni mobili sarebbero imponibili solo alla consegna o spedizione dei beni, non già al momento della mera prenotazione. L'Agenzia eccepiva l'inammissibilità del ricorso, anche per doppia conforme e per asserita richiesta di riesame del merito, e comunque ne contestava l'infondatezza. La Cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi si confrontassero con censure di diritto e con una motivazione della CTR, seppur sintetica, comunque presente, comprensibile e non apparente; inoltre ha rilevato che la società non aveva offerto prova specifica della natura di semplici prenotazioni né della eventuale imputazione dei ricavi ad anno diverso, mancando riscontri documentali su annulli, rinunce, rifiuti di finanziamento o consegne successive. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello, osservando che la motivazione della CTR, pur concisa, era sufficiente e intellegibile, e che la società non aveva specificamente contrastato le ragioni poste a fondamento della decisione. Ha poi respinto la censura sulla imputazione temporale dei ricavi, rilevando che la ricorrente non aveva dato prova che le operazioni fossero mere prenotazioni né che l'eventuale rilevanza fiscale dovesse essere riferita a un anno successivo. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della società alle spese e applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente viene valutata alla luce dell'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la nullità quando la motivazione, seppur sintetica, consenta di comprendere la ratio decidendi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; qui la Corte ritiene che la sentenza d'appello contenesse una motivazione sufficiente e comprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È ammissibile il ricorso per cassazione per nullità della sentenza anche in presenza di doppia conforme, quando si deduca motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere censurata in cassazione quando si deduce erronea applicazione delle regole di imputazione temporale dei ricavi ai fini fiscali.
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
I corrispettivi delle cessioni di beni mobili si considerano conseguiti, e quindi imponibili, alla data della consegna o spedizione; tuttavia, chi invoca un diverso momento di imputazione deve provarne i presupposti fattuali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo quando la motivazione sia meramente apparente o mancante; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a sorreggere la decisione.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che denuncia nullità per motivazione apparente è distinto dal motivo che mira a una rivalutazione del merito: il primo è ammissibile, il secondo no.
- In materia di accertamento fiscale fondato su documentazione extracontabile, il contribuente che contesti la natura di tali documenti deve offrire una contestazione specifica e coerente, supportata da riscontri documentali idonei a dimostrarne la diversa qualificazione.
- Chi deduce che i maggiori ricavi debbano essere imputati a un periodo d'imposta diverso deve allegare e provare i fatti che giustificano il diverso momento di imponibilità; non basta un'affermazione apodittica.
- Quando la CTR afferma che una tesi difensiva è rimasta priva di riscontro documentale, il ricorrente per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con tale ratio, indicando dove e come la prova sia stata offerta.
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