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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21713/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di un consorzio e di alcune persone fisiche, in relazione a riprese IRAP, IVA e sanzioni fondate sull'assunto di fatture per operazioni inesistenti. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato, per quanto qui rileva, improcedibile per carenza di interesse l'appello proposto dalla liquidatrice del consorzio, rilevando che l'ente risultava cancellato dal registro delle imprese dal 1 agosto 2012. La liquidatrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., 2909 c.c., 324 c.p.c. e dell'art. 21-septies, comma 1, L. 241/1990, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sua legittimazione/interesse ad agire per ottenere la declaratoria di nullità o inesistenza dell'avviso di accertamento, in ragione degli effetti negativi che l'atto avrebbe potuto produrre nella sfera giuridica dei soci.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile in via preliminare, perché il ricorso per cassazione è stato proposto dalla liquidatrice quale legale rappresentante di un soggetto ormai estinto per cancellazione dal registro delle imprese, sicché la procura speciale al difensore era giuridicamente inesistente per mancanza del mandante. La Corte aggiunge che, comunque, il consorzio sarebbe privo di un interesse concreto e attuale a impugnare un avviso notificato dopo l'estinzione, quindi inefficace nei suoi confronti. Conseguentemente condanna la ricorrente e il difensore che ha sottoscritto il ricorso, in solido tra loro, alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione del soggetto e, quindi, la mancanza di legittimazione del suo ex rappresentante a proporre l'impugnazione per conto dell'ente non più esistente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel percorso argomentativo della Corte, che ha risolto la questione sulla base dell'estinzione del soggetto e dell'inesistenza della procura.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non inciso dalla decisione, che ha fondato l'inammissibilità su un vizio genetico dell'impugnazione.

  • art. 21-septies, comma 1, L. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza dell'atto impositivo, senza che la Corte entri nel merito della doglianza per effetto della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formalmente incardinata come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa in camera di consiglio a seguito della proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente e del difensore, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in nome di una società o ente già estinto per cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita dal soggetto non più esistente è giuridicamente inesistente per difetto del mandante.
  • L'estinzione del soggetto processuale preclude non solo la legittimazione, ma anche l'interesse concreto e attuale a impugnare atti impositivi notificati successivamente alla cancellazione, poiché tali atti non possono produrre effetti nei confronti dell'ente estinto.
  • Quando l'inammissibile iniziativa processuale è ascrivibile anche al difensore che abbia consapevolmente agito per conto di un soggetto privo di rappresentanza, le spese possono essere poste in solido a carico sia della parte sia del difensore sottoscrittore.
  • La notifica di un avviso di accertamento effettuata dopo l'estinzione del soggetto destinatario è da considerarsi, in ogni caso, inesistente e priva di effetti nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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